DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1964, n. 1515
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva la annessa convenzione stipulata in Sassari in data 21 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella d) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 27. - VILLA
Convenzione- art. 1
Repertorio n. 122 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari. L'anno millenovecentosessantaquattro addi' ventuno del mese di dicembre in Sassari, in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Giulio Zedda, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di prima classe dell'Amministrazione universitaria; rag. Paolo Deiana, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 26 gennaio 1934, ragioniere aggiunto dell'Amministrazione medesima; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti da una parte il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore della Universita' degli studi di Sassari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 18 dicembre 1964 (allegato A); dall'altra il dott. Gavino Delitala, nato a Bolotana (Nuoro) il 29 maggio 1930, ivi residente, procuratore speciale per conto della ditta "L'Elettromeccanica" di Aldo Castellini di Bologna di cui alla delega rilasciata dal dott. Cesare Sassoli, notaio di Bologna, in data 17 dicembre 1964, repertorio n. 55767 (allegato B). Premesso che lo statuto delle Universita' italiane, nell'ordinamento didattico delle Facolta' di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali di materie cliniche quello di Clinica odontoiatrica; che la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, considerata l'importanza di tale disciplina clinica, ha ravvisato l'opportunita' della istituzione della cattedra di ruolo; che l'officina dentale "L'Elettromeccanica" di Aldo Castellini alla sede di Bologna, via di Corticella, 180, sicura di facilitare i compiti della Facolta' di medicina e chirurgia nel particolare settore dell'insegnamento clinico e della ricerca, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo destinata all'insegnamento di Clinica odontoiatrica (allegato C); che gia' esiste presso l'Universita' di Sassari opportuna sede per l'istituto di clinica odontoiatrica: che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato D), il Senato accademico (allegato E), ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari (allegato A), nelle adunanze rispettivamente in data 16, 17 e 18 dicembre 1964, hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato alla disciplina di Clinica odontoiatrica: Tutto cio' premesso fra l'officina dentale elettromeccanica di Aldo Castellini di Bologna, iscritta al n. 64330 del registro delle ditte come da certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna in data 16 novembre 1964, protocollo n. 35690/91 (allegato f), rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Sassari nella persona del suo rettore prof. Sergio Costa, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La ditta "L'Elettromeccanica" di Aldo Castellini affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari venga attuato l'insegnamento di Clinica odontoiatrica si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare, al finanziamento di un posto di professore di ruolo da Istituire a tale uopo a norma degli articoli numero 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Sassari in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione- art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la ditta "L'Elettromeccanica" di Aldo Castellini si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la ditta "L'Elettromeccanica" di Aldo Castellini si impegna, altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione- art. 4
Art. 4. L'Universita' di Sassari per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Clinica odontoiatrica. L'Universita' di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni prevista dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione- art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette convenzioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari ed e' esente da tassa di registro e bollo a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e' redatto su numero due (2) fogli ed occupa n. 7 (sette) facciate e fin qui della presente viene letto dalle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testimoni sopra indicati ed a me ufficiale rogante. F.to prof Sergio COSTA dott. Gavino DELITALA Pietro PUCCINI, funzionario rogante Giulio ZEDDA, teste Paolo DEIANA, teste Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.