DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. 1546
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 20 novembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Antropologia criminale" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 70. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Genova-art. 1
Repertorio n. 165 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento dell'Antropologia criminale presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantaquattro, a questo di venti del mese di novembre, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me, dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita', e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto, con delibera del 19 novembre 1964; avv. Francesco Cattanei, da Genova, nella sua qualita' di presidente dell'Amministrazione provinciale di Genova, espressamente delegato dalla Giunta provinciale alla stipulazione del presente atto, con delibera del 17 settembre 1964, ratificata il 1 ottobre 1964; on. avv. Vittorio Pertusio, da Genova, nella sua qualita' di sindaco del comune di Genova, espressamente delegato dal Consiglio comunale alla stipulazione del presente atto, con delibera del 5 ottobre 1964, n. 1965, approvata con delibera della Giunta provinciale amministrativa n. 2974 del 28 ottobre 1964; avv. Francesco Aghina, da Finale Ligure, nella sua qualita' di presidente della Cassa di risparmio di Genova, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Genova, del giorno 19 ottobre 1964; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi Premesso che l'Amministrazione provinciale di Genova, il comune di Genova, la Cassa di risparmio di Genova, considerato che l'approfondimento dei problemi di Antropologia criminale, dalla cui inesatta soluzione possono derivare condizioni di disadattamento e manifestazioni di antisocialita' tali da preludere a veri e propri comportamenti delittuosi, riveste particolare interesse, non solo per il mondo della morale e della criminologia, ma altresi' per il campo della economia, in quanto puo' risolversi in un utile da non sottovalutarsi in una organizzazione industriale o aziendale realizzata con moderni criteri; considerato che in particolare per la citta' di Genova, lo studio dei cennati problemi di Antropologia criminale risulta di particolare interesse in rapporto anche allo sviluppo dell'attivita' industriale e portuale, nonche' alla particolare rilevanza del fenomeno di immigrazione interna che per Genova e la Liguria assume una notevole consistenza; nell'intento di contribuire al perfezionamento degli studi universitari nel campo delle discipline mediche ad indirizzo criminologico consapevoli dell'importanza umana e sociale di tali stadi, al fine di impostare su basi scientifiche il problema della prevenzione del delitto e del trattamento della delinquenza in Genova e in Liguria; di comune accordo, sono venuti nella determinazione di assumere a proprio carico l'onere per il mantenimento di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento dell'Antropologia criminale, con l'impegno, da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova, e del comune di Genova, di sollevare, all'occorrenza, la Cassa di risparmio di Genova dall'obbligo di cui sopra; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova, nell'ambito delle rispettive competenze con deliberazioni rispettivamente del 9 novembre 1964, 16 ottobre 1934 e 19 novembre hanno approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento dell'Antropologia criminale; Tutto cio' premesso, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione provinciale di Genova, il comune di Genova e la Cassa di risparmio di Genova, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova venga attuato l'insegnamento dell'Antropologia criminale, si impegnano a versare, in ragione di un terzo ciascuno della spesa complessiva, all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) lire 3.800.009 (tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) lire 760.000 (settecentosessantamila) pari al venti per cento del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Genova-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Genova-art. 3
Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, gli enti suddetti si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti stessi si impegnano, altresi', ad adeguare, proporzionalmente e in corrispondenza, l'aliquota del venti per cento indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Genova-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Genova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore per l'insegnamento dell'Antropologia criminale. L'Universita' di Genova versera', altresi', allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Genova-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Antropologia criminale e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, anche da parte di uno solo degli Enti firmatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. La Cassa di risparmio, dati i suoi fini istituzionali che non le permettono di assumere impegni oltre un anno, prende atto del contesto delle deliberazioni della Provincia e del Comune, che si impegnano a sollevarla, occorrendo, dall'obbligo di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Genova-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso e il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Genova-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova sara' registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, scritto da persona di mia fiducia su sette facciate e 22 righe di questa facciata, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato; prof. Girolamo ORESTANO, in detta qualita' F.to Girolamo ORESTANO avv. Francesco CATTANEI F.to Francesco CATTANEI on. avv. Vittorio PERTUSIO F.to Vittorio PERTUSO avv. Francesco AGHINA F.to Francesco AGHINA dott. Mario ALBURNO, rogante F.to Mario ALBURNO Atti pubblici Genova - Registrato gratis, il 23 novembre 1964, mod. 71 M.E., n. 4415. - Il direttore: f.to illeggibile. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
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