DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. 1551
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' fissato in diecimila unita'. Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1961, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, e' fissato in sessantamila unita'.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposite tempestiva comunicazione.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 63. - VILLA
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