DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1569
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il giudizio di idoneita' tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa'.
Elettronucleare Nazionale "Senn", per azioni, con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della Societa' Elettronucleare Nazionale "Senn", per azioni, con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, e' trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Elettronucleare Nazionale "Senn", per azioni, con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 8. - VILLA
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