DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1580

Type DPR
Publication 1964-12-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative, agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la deliberazione n. 2 in data 19 giugno 1963 - non munita degli estremi dell'approvazione dell'autorita' tutoria - con la quale il Consiglio comunale di Stelvio (Bolzano) ha deciso di assumere direttamente il servizio di illuminazione pubblica e privata;

Ritenuto che il comune di Stelvio (Bolzano), avendo iniziato l'esercizio della attivita' elettrica successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge stessa;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto e' da comprendere tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' elettriche esercitate dall'impresa del comune di Stelvio (Bolzano). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che aia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.

Art. 2

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

Per l'esecuzione del presente l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Bolzano, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 19. - VILLA

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