DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1588
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega, al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa "Ditta Cervo Ubaldo", con sede in Posina (Vicenza), via Pra', rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1863, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa "Ditta Cervo Ubaldo", con sede in Po sima (Vicenza), via Pra', e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Ditta Cervo Ubaldo", con sede in Posina (Vicenza), via Pra', dei beni eventualmente non ritenuti, secondo e disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigilo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato Senato MERZAGORA MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 132. - VILLA
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