DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1964, n. 1593

Type DPR
Publication 1964-12-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed e' stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento recante norme sull'ordinamento degli studi e sulle modalita' di svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

SARAGAT MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 77. - VILLA

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 1

REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI E SULLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ISTRUZIONE E DI APPLICAZIONE PRESSO L'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA Art. 1. La preparazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si effettua a mezzo dei corsi di istruzione e di applicazione previsti nel presente regolamento. Il corso di istruzione e' preordinato alla formazione tecnico professionale indispensabile per il conseguimento della nomina a sottotenente di pubblica sicurezza. Il corso di applicazione ha lo scopo di completare la formazione acquisita con la frequenza del corso di istruzione degli ufficiali di pubblica sicurezza di nuova nomina in maniera che essi possano essere idonei sotto ogni profilo ad esercitare le funzioni cui sono chiamati in relazione alle esigenze di inquadramento, di istruzione e disciplina del personale e ad assolvere compiutamente gli altri compiti inerenti alle qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 2

Art. 2. Il corso di istruzione ed il corso di applicazione si compongono entrambi, di un primo e di un secondo anno accademico.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 3

Art. 3. L'anno accademico comprende di massima due quadrimestri di lezioni cui seguono un periodo per gli esami di prima e di seconda sessione ed un periodo dedicato alle esercitazioni estive ed ai viaggi di istruzione. L'inizio ed il termine dell'anno accademico ed il calendario degli studi sono determinati dal capo della polizia.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 4

Art. 4. I cicli di studio del corso di istruzione e di quello di applicazione comprendono materie giuridico-economiche, tecnico-professionali, militari, scientifiche e culturali. Essi sono integrati da istruzioni ed esercitazioni ai fini dell'addestramento militare e ginnico-sportivo, da visite di carattere culturale e professionale e da conferenze. Le materie di insegnamento sono ripartite nel biennio del corso di istruzione ed in quello del corso di applicazione nel modo risultante dalle annesse tabelle A e B.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 5

Art. 5. I programmi didattici di ciascuna materia d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno. Per le materie elencate nell'[art. 17 della legge 9 giugno 1964, numero 105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-06-09;105~art17), e' richiesto il concerto del Ministro per la pubblica istruzione. Con decreto del Ministro per l'interno sono altresi' determinati: le discipline dell'addestramento militare e ginnico-sportivo ed i relativi programmi; i periodi da destinarsi all'addestramento fuori sede ed all'effettuazione dei viaggi di istruzione in Italia ed all'estero.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 6

Art. 6. L'insegnamento delle materie e dette discipline previste dall'ordinamento degli studi deve svolgersi in conformita' ai programmi stabiliti ai sensi dell'art. 5. L'insegnamento delle materie elencate nell'[art. 17 della legge 9 giugno 1964, n. 409](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-06-09;409~art17), deve essere Impartito da docenti universitari ai fini del riconoscimento dei relativi esami per l'ammissione ai corsi universitari.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 7

Art. 7. I voti per la valutazione del profitto degli allievi durante lo svolgimento dei corsi e per l'accertamento della idoneita' annuale sono espressi in trentesimi. Conseguono la sufficienza durante lo svolgimento dei corsi e l'idoneita' al termine dell'anno accademico gli allievi che ottengono una votazione non inferiore a 18/30

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 8

Art. 8. Durante il periodo annuale di lezioni, il profitto degli allievi nelle materie di insegnamento viene accertato mediante interrogazioni orali o sotto forma di questionari scritti, prove scritte ed esercitazioni. Al termine del periodo annuale di lezioni, per ogni materia, viene determinata la media di tutti i voti riportati da ciascun allievo. Agli effetti della determinazione del punto di media annuale di cui al precedente comma sono rilevanti anche i voti riportati nelle esercitazioni relative alle singole materie.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 9

Art. 9. Per l'addestramento militare, attuato in sede e fuori sede, e' attribuito un unico voto di i istruzioni pratiche" al termine delle esercitazioni estive dalla Commissione di cui al successivo art. 24. ((Per ciascuna delle discipline ginnico-sportive e' assegnato, al termine delle lezioni, ad ogni allievo, un voto da una commissione formata dal comandante della Accademia, che la presiede, dal comandante di battaglione, dal comandante di compagnia e dagli istruttori di ciascuna disciplina, i quali ultimi interverranno senza diritto a voto. Per ogni disciplina il voto e' costituito dalla media aritmetica dei punti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto complessivo e' costituito dalla media dei punti riportati in ciascuna disciplina)).

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 10

Art. 10. ((L'idoneita' annuale degli allievi viene accertata al termine dell'anno accademico: mediante esami scritti ed orali di prima e seconda sessione per le materie di insegnamento; mediante valutazione a norma del primo comma dell'art. 9 per il profitto nell'addestramento militare; mediante valutazione a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 per il profitto nell'addestramento delle discipline ginnico-sportive; mediante valutazione a norma dell'art. 24 per l'attitudine militare)). Gli esami di seconda sessione hanno luogo, di regola, dopo due mesi dal termine di quelli di prima sessione.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 11

Art. 11. ((Le commissioni di esami sono nominate con decreto del Ministro per l'interno. Esse sono presiedute dal maggior generale comandante dell'Accademia o, in caso di impedimento, da altro maggior generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un ufficiale dell'ufficio addestramento e studi dell'Accademia. Con determinazione del capo della polizia esse sono suddivise in sottocommissioni di esami per le prove scritte ed orali e di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte. Ciascuna sottocommissione e' composta dall'insegnante della materia, da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e da un altro membro estraneo all'istituto)).

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 12

Art. 12. Gli esami scritti sono previsti dai programmi didattici e precedono quelli orali. I temi sono assegnati dal comandante dell'Accademia, sentiti gli insegnanti titolari delle rispettive materie.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 13

Art. 13. Per gli esami scritti, il voto di ciascun lavoro e' costituito dalla media dei voti attribuiti dai singoli membri della sottocommissione. I voti vengono notificati agli allievi, nei modi di cui all'art. 15, ultimo comma, ai termine dei lavori della competente sottocommissione.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 14

Art. 14. Per gli esami orali gli allievi sono ripartiti in gruppi. La ripartizione e l'ordine degli allievi nei singoli gruppi, definiti con estrazione a sorte alla presenza degli allievi del corso o di aliquote di essi, sono approvati dal comandante dello Istituto. Ciascun allievo deve presentarsi al suo turno di esame. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti ad un esame, viene considerato non idoneo nella materia e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale di cui all'art. 25 gli viene attribuito un voto pari a zero trentesimi. Egli e' inoltre possibile di sanzione disciplinare.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 15

Art. 15. Il programma relativo a ciascuna materia d'esame viene suddiviso in tesi dal comandante dell'Istituto; le tesi sono numerate progressivamente. Ogni allievo e' interrogato, di massima, su due tesi da lui stesso sorteggiate. Il sorteggio viene effettuato a mezzo di palline - ciascuna contraddistinta dal numero di una tesi - presentate all'esaminando, prima dell'inizio dell'esame, in apposito cestino. All'inizio di ogni seduta la sottocommissione si assicura della regolarita' delle palline numerate. L'esame, una volta iniziato, deve essere condotto a termine e non puo' subire interruzioni per alcun motivo. ((Agli esami orali di ciascuna materia possono assistere gli allievi che dovranno sostenere lo stesso esame nella sessione)). Costituisce voto di esame la media dei voti attribuiti dai singoli membri della sottocommissione. I voti sono pubblicati al termine di ogni seduta.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 16

Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 GENNAIO 1970, N. 63](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-01-14;63)))

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 17

Art. 17. L'allievo rimandato e' giudicato nella seconda sessione di esami secondo le modalita previste per gli esami di prima sessione.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 18

Art. 18. L'allievo che, negli esami di prima sessione, sia stato dichiarato non idoneo in piu' di quattro prove scritte e orali, e' escluso dagli esami di seconda sessione e ripete l'anno di corso, salvo l'applicazione della disposizione di cui all'[articolo 11 lettera c) della legge 9 giugno 1964, n. 405](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art11-letc). Ripetono parimenti l'anno di corso gli allievi i quali non abbiano superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso. Durante il corso di istruzione o di applicazione e' consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 19

Art. 19. L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volonta', non abbia potuto fruire, in tutto o in parte, della prima sessione di esami, e' ammesso a sostenere, nella seconda sessione, gli esami per i quali si sia verificato l'impedimento. Se dichiarato idoneo, e' classificato insieme con gli allievi promossi in prima sessione, purche' non abbia dovuto ripetere anche prove nelle quali sia stato rimandato.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 20

Art. 20. L'allievo che, per qualsiasi causa sia stato assente dal corso per piu' di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi o che non abbia potuto fruire delle due sessioni di esami e' rimandato a frequentare l'anno accademico successivo. Se l'assenza dal corso e' determinata da infermita' contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni e' elevato a 90 giorni. Nel computo dei periodi di assenza di cui ai precedenti commi vanno esclusi i giorni coincidenti con le licenze collettive.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 21

Art. 21. L'allievo che per i motivi di cui al precedente articolo debba ripetere un anno accademico puo' essere ammesso, a domanda, a seguire le lezioni per il rimanente periodo dell'anno, in qualita' di uditore. Altrimenti e' inviato in licenza straordinaria fino all'inizio del nuovo anno accademico.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 22

Art. 22. Nei casi in cui l'impedimento a soste-nere esami e' determinato da infermita', questa e' di volta in volta accertata dal dirigente del servizio sanitario della Accademia.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 23

Art. 23. L'allievo assente che non possa, per malattia o per altre cause, rientrare all'Istituto per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante certificato medico o altro documento, controllato da comandi del Corpo.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 24

Art. 24. Al termine delle esercitazioni estive, una Commissione composta dal comandante dell'Accademia che la presiede, dal comandante di battaglione e dal comandante di compagnia, attribuisce a ciascun allievo il voto per le Istruzioni pratiche di cui all'art. 9 ed il voto di attitudine militare. Il voto di attitudine militare e' riferito alle qualita' morali e di carattere dell'allievo alle sue doti intellettuali e fisiche, nonche' alla sua disposizione complessiva alla vita militare, desunta dal senso del dovere, della disciplina e della responsabilita', oltre allo spirito d'iniziativa e dalla prontezza a ben decidere. I voti sono costituiti dalla media aritmetica dei punti rispettivamente attribuiti dai componenti della Commissione.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 25

Art. 25. Al termine di ciascun anno e' assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione annuale per la formazione della graduatoria. A tal fine: ((a) si effettua, per ciascuna materia di insegnamento, la media aritmetica tra il punto di media annuale ed il punto riportato negli esami orali superati al termine dell'anno accademico; b) si sommano le medie di cui alla lettera a) con i voti riportati nelle prove scritte d'esame e con i voti assegnati per le istruzioni pratiche, per l'attitudine militare e per l'addestramento ginnico-sportivo)). c) si determina quindi la media aritmetica della somma di cui alla lettera b). Tale media, calcolata fino alla frazione di millesimo, costituisce il punto di classificazione annuale.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 26

Art. 26. Al termina del secondo anno del corso di istruzione, e' effettuata per ciascun allievo la media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti nel primo e nel secondo anno. Tale media, espressa in trentesimi, e' ridotta in centesimi ed e' ricavata fino alla frazione di millesimo. Al termine di ciascun anno del corso di applicazione, e' dal pari ridotto in centesimi il punto di classificazione annuale espresso in trentesimi.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 27

Art. 27. Al termine dell'anno accademico, il comando dell'Istituto forma la graduatoria degli allievi di ciascun corso sulla base del punto di classificazione annuale o della media del punti di classificazione annuale di cui agli articoli 25 e 26. Gli allievi che al termine di ciascun anno di corso siano promossi in prima sessione, precedono, nella graduatoria annuale di cui al comma precedente, coloro che abbiano conseguito la promozione in seconda sessione, salvo il caso di cui all'art. 19. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per l'interno.

Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza-art. 28

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