DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1964, n. 1595

Type DPR
Publication 1964-07-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la, costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1955, numero 637, recante modificazioni al regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, per l'esecuzione del testo unico 4 agosto 1932, n. 1296, sulla costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le tabelle A), B), C) e D) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 637, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2

Mediante apposito regolamento da deliberarsi dall'Amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e da approvarsi con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme concernenti l'assunzione, le promozioni e lo stato giuridico del personale, nonche' le norme transitorie necessarie per l'inquadramento del personale gia' in servizio nei posti previsti dalle allegate tabelle A) e B). Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 luglio 1964 SEGNI MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte del conti, addi' 4 febbraio 1905 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 75. - VILLA

Tabelle

TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Parte di provvedimento in formato grafico

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