DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1964, n. 1601

Type DPR
Publication 1964-10-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. - Alle propedeuticita' di esami del corso di Laurea in Giurisprudenza 6 aggiunta la seguente: "Lo esame di Diritto Internazionale non puo' essere sostenuto dallo studente, se non abbia gia' superato l'esame di Istituzioni di diritto privato".

Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Psicologia dell'eta' evolutiva;

Glottologia;

Sociologia;

Storia delle dottrine politiche;

Filosofia della storia;

Storia della scienza.

Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia, sono aggiunti quelli di:

Storia delle dottrine politiche;

Filosofia della storia;

Storia della scienza.

Art. 121 , relative agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria e' modificato nel senso che dopo il secondo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti biennali di "Patologia speciale e clinica medica" e di "Patologia speciale e clinica chirurgica" comportano due esami distinti: un esame teorico, che dev'essere sostenuto alla fine del 3° anno, e una prova pratica, che dev'essere sostenuta alla fine del 40 anno".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 84. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Alle propedeuticita' di esami del corso di Laurea in Giurisprudenza 6 aggiunta la seguente: "Lo esame di Diritto Internazionale non puo' essere sostenuto dallo studente, se non abbia gia' superato l'esame di Istituzioni di diritto privato". Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: Psicologia dell'eta' evolutiva; Glottologia; Sociologia; Storia delle dottrine politiche; Filosofia della storia; Storia della scienza. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia, sono aggiunti quelli di: Storia delle dottrine politiche; Filosofia della storia; Storia della scienza. Art. 121, relative agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria e' modificato nel senso che dopo il secondo comma viene abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Patologia speciale e clinica medica" e di "Patologia speciale e clinica chirurgica" comportano due esami distinti: un esame teorico, che dev'essere sostenuto alla fine del 3° anno, e una prova pratica, che dev'essere sostenuta alla fine del 40 anno".

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 84. - VILLA

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