DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1964, n. 1612

Type DPR
Publication 1964-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1960 n. 186, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta;

TITOLO I Amministrazione e funzionamento del Banco

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))

TITOLO II Prove

Art. 10

Le armi soggette a prova, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, devono essere presentate al Banco provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola.

Art. 11

Non sono ammesse alle prove o menzionate dopo le prove le armi o parti di armi che, a giudizio della Direzione del Banco, presentino difetti di materia prima o di lavorazione tali da compromettere la resistenza o il buon funzionamento dell'arma.

Art. 12

La prova definitiva dei fucili da caccia e' effettuata con almeno due tiri con polvere viva, da eseguirsi ad arma completamente finita e pronta per il commercio (prova forzata). Per i fucili da caccia automatici la prova predetta e' seguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale, la cui dosatura e' fissata dalla Direzione del Banco, quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore dell'arma. Le canne in corso di lavorazione possono essere sottoposte alla prova provvisoria che consiste nella esecuzione di uno dei tiri previsti nel primo comma del presente articolo.

Art. 13

A prova completamente effettuata e superata, nella parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili sono impressi i marchi di prova, la lunghezza e il diametro anteriore della camera, il peso delle canne. I marchi di prova sono impressi anche sui piani della bascula. I dati relativi al calibro dei fucili ed alle dimensioni della camera e della sede del collarino sono fissati con il regolamento amministrativo e tecnico previsto dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 14

La prova dei fucili rigati e delle carabine e' effettuata, di Tegola, con una cartuccia che sviluppi una pressione superiore di almeno il 30% a quella della cartuccia piu' potente usata per le singole armi. Quando cio' non sia possibile la prova e' eseguita con le modalita' che saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione del Banco. A prova superata i marchi relativi sono impressi sulla parte posteriore e inferiore della canna e sulla incastellatura o sulla bascula. Per le armi automatiche la prova suddetta e' eseguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore.

Art. 15

Le armi aventi camere piu' lunghe di mm. 70 e quindi destinate all'impiego di cariche superiori al normale sono sottoposte alla prova superiore, che si esegue aumentando la pressione della prova formata fino ad un limite ritenuto opportuno dalla Direzione del Banco.

Art. 16

Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate. La prova delle pistole automatiche e' effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata, seguita da tanti colpi con cartuccia normale quanti ne possono essere contenuti nel caricatore. La prova delle pistole a rotazione e' effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata per ogni camera del cilindro. A prova superata sono impressi i marchi di prova sulla canna, sul carrello o sul cilindro e sul fusto.

TITOLO III Punzoni, marchi, certificati

Art. 17

I punzoni per imprimere il marchio alle armi provate e i timbri a secco per i certificati sono fabbricati dalla Zecca su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio e la spesa relativa e' a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Art. 18

I marchi del Banco nazionale di prora sono costituiti dallo stemma del comune di Gardone Val Trompia e dalle seguenti sigle: a) PSF (polvere senza fumo); b) PN (polvere nera); c) FINITO. Lo stemma del comune di Gardone Val Trompia e le sigle di cui alle lettere a), b) e c) sono sormontate dallo stemma della Repubblica; per la prova superiore la sigla di cui alla lettera a) e' sormontata da due stemmi della Repubblica. I fac-simile dei marchi di prova per le diverse armi o per le canne, e le parti dell'arma su cui vengono impressi, sono stabiliti nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 19

Per le prove dei fucili, delle carabine, delle canne ascultate e delle canne di rimonta, il Banco deve tenere un registro dei certificati. Il registro e' a madre e a due figlie; queste ultime vengono rilasciate al fabbricante. Il certificato contiene: 1) il nome del fabbricante; 2) il luogo di fabbricazione; 3) l'indicazione dell'arma e della prova effettuata; 4) i dati di cui al primo comma del precedente articolo 12 e le caratteristiche dell'arma; 5) la data del rilascio limitatamente alla madre ed a una delle figlie del certificato; 6) il numero di matricola dell'arma; 7) l'indicazione della pressione di prova e della polvere impiegata (nera o senza fumo); 8) la firma del direttore e il bollo a secco del Banco; 9) il numero progressivo del certificato.

Art. 20

Per le prove delle armi corte il Banco deve tenere un registro dei certificati a madre e figlia. Il certificato e' collettivo e contiene l'indicazione della specie dell'arma, del calibro e della matricola di ciascuna arma. La figlia di detto certificato e' rilasciata al fabbricante unitamente ad un certificato individuale per ciascuna arma (cartellino), che contiene l'indicazione della pressione di prova, della matricola dell'arma, del numero del certificato collettivo e il bollo a secco del Banco.

TITOLO IV Esenzioni - Accertamento delle contravvenzioni Controlli

Art. 21

Le disposizioni della legge 23 febbraio 1960, n. 186, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per esclusivo uso personale, contemplate dall'art. 14, n. 3, delle disposizioni preliminari della, tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.

Art. 22

Le autorita', di pubblica sicurezza e la guardia di finanza disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi e relativi magazzini per l'accertamento delle eventuali contravvenzioni previste dal secondo comma dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 23

La vigilanza ed il controllo sull'attivita' e l'amministrazione del Banco sono esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alla sede del Banco. La vigilanza tecnica, in relazione alle leggi di pubblica sicurezza sulle armi, e' devoluta, al Ministero della difesa che ne terra informati quelli dell'interno e dell'industria e del commercio.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MEDICI - TAVIANI ANDREOTTI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 97. - VILLA

Tabella

TABELLA Banco nazionale di prova dello armi da fuoco portatili Marchi ufficiali Parte di provvedimento in formato grafico

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