DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1964, n. 1617
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449;
Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1293;
Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1113;
Visti gli articoli 13, 16 e 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Soppressione dei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi
A decorrere dal 1 ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1113.
Art. 2
Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media per ciechi
A decorrere dal 10 ottobre 1963, sono istituiti nella scuola media per ciechi i seguenti ruoli ordinari di: a) presidi senza insegnamento; b) professori di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia; c) professori di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; d) professori di applicazioni tecniche comuni e speciali maschili e femminili; e) professori di educazione musicale; f) insegnanti tecnico-pratici per le attivita' pratiche speciali, maschili e femminili.
Art. 3
Collocamento nei ruoli della scuola media per ciechi
I presidi, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici iscritti nei ruoli della scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi, soppressi per effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, nei nuovi ruoli della scuola media per ciechi sulla base della corrispondenza stabilita dallo articolo seguente. Il detto personale conservera' la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. La iscrizione nel nuovo ruolo avra' luogo secondo l'anzianita' maturata nella classe di stipendio. Gli insegnanti tecnico-pratici per le attivita' pratiche speciali di cui alla lettera f) del precedente art. 2 sono iscritti in un ruolo C. Gli insegnanti di cui sopra, che risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti istituiti ai sensi della tabella allegata al presente decreto, sono utilizzati per l'insegnamento delle applicazioni tecniche comuni e speciali maschili e femminili ed ove occorra anche per insegnamenti affini.
Art. 4
Corrispondenza tra i ruoli delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi e quelli della scuola media per ciechi.
La corrispondenza tra i ruoli delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi e i ruoli della scuola media per ciechi, istituiti ai sensi del precedente art. 2, e' cosi' stabilita: Ruoli delle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale per Ruoli della scuola media ciechi per ciechi 1. Presidi senza insegnamento 1. Presidi senza insegnamento 2. Cultura generale 2. italiano, latino,storia ed educazionecivica geografia 3. a) Matematica ed elementi 3. Matematica, osservazioni menti di scienze fisiche ed elementi di naturali e di scienze naturali igiene b)Matematica e contabilita'. c) Matematica, conlabilita', conduzione aziendale 4. Materie tecniche 4. Applicazioni tecniche maschili comuni e speciali maschili 5. a) Materie tecniche 5. Applicazioni tecniche femminili comuni especiali femminili b) Economia domestica 6. a) Musica e canto 6. Educazione musicale b) Canto corale 7. a) insegnamenti tecnico - 7. Attivita pratiche pratici maschili speciali maschili b) insegnamenti tecnico-pratici c) Vita di relazione d) Scrittura e dattilografia 8. Insegnamenti tecnico - 8. Attivita', pratiche special i pratici femminili. femminili
Art. 5
Obblighi dei professori iscritti nei nuovi ruoli
I professori e gli insegnanti tecnico-pratici collocati Dei ruoli della scuola media per ciechi, a norma del precedente art. 3, sono tenuti ad insegnare nelle classi delle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, funzionanti ad esaurimento secondo il precedente ordinamento. (1) Ruoli relativi al personale in servizio nella scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa allo Istituto professionale "Paolo Colosimo" di Napoli. (2) Ruoli relativi al personale in servizio nella scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa allo Istituto professionale per ciechi di Firenze.
Art. 6
Ruoli ad esaurimento
Il ruolo ordinario degli assistenti previsto per la scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa all'Istituto professionale "Paolo Colosimo" di Napoli nella tabella B allegata alla legge 27 luglio 1962, n. 1113 e il ruolo per i professori di disegno geometrico previsto per la scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa all'Istituto statale per l'istruzione professionale per ciechi di Firenze nella tabella C pure allegata alla citata legge 27 luglio 1902, n. 1113, sono trasformati in corrispondenti ruoli ad esaurimento. L'assistente sara' utilizzato per le attivita' pratiche speciali, presso la Scuola di avviamento professionale per ciechi di Napoli nella quale presta servizio. Il professore di disegno geometrico sara' utilizzato nell'incarico di educazione artistica, presso la Scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi di Firenze, nella quale presta servizio.
Art. 7
Costituzione delle cattedre e dei posti di ruolo Incarichi di insegnamento
Nella tabella allegata al presente decreto sono determinate: a) le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento; b) gli obblighi d'insegnamento del personale docente; c) le condizioni per l'istituzione di cattedre nelle scuole predette; d) i posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 118. - VILLA
Tabella
Tabella organica della Scuola media per ciechi A) Personale direttivo. Presidi senza obbligo d'insegnamento... uno per ogni scuola. B) Cattedre, posti di ruolo e condizioni per la loro istituzione - Materie conferite per incarico - Obblighi d'insegnamento. 1) Materie e gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo: italiano, storia ed educazione civica, geografia - italiano ed elementari conoscenze di latino Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali Applicazioni tecniche comuni e speciali Attivita' pratiche speciali educazione musicale 2) Materie conferite per incarico Religioni; Lingua straniera; Educazione artistici; Educazione fisica. 3) Posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario: Segretario: in posto per ogni scuola; Bidello capo e bidelli: due posti per ogni scuola, di cui uno di bidello-capo. (1) Si istituiscono due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia nella prima classe e l'italiano nella terza classe. L'altro docente assumera' l'italiano ed elementari conoscenze di latino, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe, la storia ed educazione civica, la geografia nella terza classe. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno. Nelle scuole con alunni che scelgono nella terza classe il latino come materia facoltativa, detto insegnamento e' assunto dal docente che insegna italiano nella terza classe, sempre che risulti, a tal fine, fornito di titolo pari o superiore rispetto a quello di cui e' in possesso l'altro docente. L'insegnamento del latino nella terza classe potra' essere, viceversa, affidato a quest'ultimo qualora sia fornito di titolo superiore: in tal caso il docente che insegna italiano assumera' anche l'insegnamento della storia, educazione civica e geografia. (2) Si istituisce una cattedra per ogni corso. (3) Si istituiscono due cattedre per ogni scuola, per l'insegnamento delle applicazioni tecniche comuni e speciali, rispettivamente, agli alunni ed alle alunne. (4) Si istituiscono due posti di insegnanti tecnico-pratici per ogni scuola, rispettivamente, per le attivita' pratiche speciali maschili e femminili. (5) Si istituisce una cattedra per ogni scuola, con l'obbligo d'insegnamento in tutte le classi. (6) Per ciascuna materia si istituisce un incarico per ogni scuola. Il Ministro per la pubblica Istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO
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