DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. 1628

Type DPR
Publication 1964-11-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 21 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Milano il 18 giugno 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Anatomia e Istologia patologica" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 3

I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, ai Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 30. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 1

Repertorio n. 273 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione fra l'Universita' degli studi di Milano e il Pio istituto Santa Corona di Milano per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Anatomia e istologia patologica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Milano. L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno diciotto del mese di giugno in Milano, nella sede della Universita' degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me, dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 3 novembre 1958, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me ufficiale rogante, rinunziato, sono personalmente comparsi i signori: prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia), nella sua qualita' di rettore magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 4 dicembre 1963; on. Erisia Gennai Tonietti, nata a Rio Marina (Livorno) nella sua qualita' di presidente del Pio Istituto Santa Corona di Milano, corso Italia, 52, ed in rappresentanza del medesimo, autorizzata dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 9 marzo 1964 Premesso che, per le necessita' didattico-scientifiche della cattedra di Anatomia ed istologia patologica dell'Universita' degli studi di Milano e' necessario provvedere alla Istituzione di un posto di assistente ordinario; che il Pio Istituto Santa Corona, con sede in Milano, corso Italia, 52, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Anatomia ed Istologia patologica dell'Universita' degli studi di Milano; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta del Pio Istituto Santa Corona; Tutto cio' premesso fra il Pio Istituto Santa Corona, rappresentato come sopra, e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Il Pio Istituto Santa Corona affinche' alla cattedra di Anatomia ed istologia patologica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 520.000 (cinquecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, il Pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Pio Istituto Santa Corona si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza d'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento del contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente istituito con la presente convenzione. L'Universita' di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, lettera b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni prevista dall'art. 3.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua cadenza.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nel modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni; il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Milano, sara' registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'[art. 45 della legge 21 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-21;1073~art45). Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo di sei facciate e quattro righe da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita' degli studi di Milano C. Mario CATTABENI Il presidente del Pio Istituto Santa Corona di Milano E. G. TONIETTI Il direttore amministrativo - Ufficiale rogante BUONGIOVANNI Registrato a Milano, addi' 1 luglio 1964 al n. 21, vol. V - Atti pubblici - Esente. Il direttore: VASSALLO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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