DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1638

Type DPR
Publication 1964-11-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della citta' di Roma e detta norme per la esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 12 ottobre 1963 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale 24 aprile 1932, n. 1249 - approvata dal Ministero dell'interno il 18 dicembre 1962 - l'approvazione del piano particolareggiato n. 162 di esecuzione della zona compresa fra la via della Pineta Sacchetti, il fosso di Sant'Onofrio e la ferrovia Roma-Viterbo; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non e' stata presentata, nei termini stabiliti, alcuna opposizione; Considerato che il piano particolareggiato proposto prevede la destinazione ad edilizia speciale di un vasto comprensorio, di proprieta' dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, e cio' allo scopo di consentire nel comprensorio stesso la realizzazione di un complesso di cliniche ed annessi della Facolta' di medicina dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore; che detto piano comporta variante al piano regolatore di massima, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, il quale destina il comprensorio di che trattasi a "parco privato"; che la nuova destinazione ad "edilizia speciale" meglio si presta a soddisfare le piu' moderne esigenze funzionali e distributive del complesso sanitario di cui sopra; che, pertanto, il piano particolareggiato predisposto dal comune di Roma appare meritevole di approvazione; che, per quanto riguarda la disposizione dei corpi di fabbrica indicati nella planimetria in scala 1: 1000 costituente l'allegato A al piano potranno essere consentite, in sede di attuazione, modifiche intese ad assicurare una migliore funzionalita' del complesso ferme restando tutte le quote massime di copertura fissate in detto allegato; Considerato che il piano di che trattasi non prevede ne' espropriazioni ne' esecuzione di opere pubbliche in quanto le sistemazioni degli accessi al complesso edilizio progettato rivestono carattere privato e saranno, pertanto, a carico dell'Istituto proprietario; che, di conseguenza, non si rende necessario da parte del comune di Roma la redazione del piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; Considerato che per l'attuazione del piano particolareggiato si ritiene congruo il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; Visto il voto n. 774 emesso nell'adunanza del 20 novembre 1963 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma; Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Vista la nota 17 marzo 1964, n. 396, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 2 della, legge 26 gennaio 1962, n. 17; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: E' approvato il piano particolareggiato n. 162 di esecuzione della zona compresa fra la via della Pincia Sacchetti, il fosso di Sant'Onofrio e la ferrovia Roma-Viterbo, visitato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 2000, in una planimetria in iscala 1: 1000 costituente l'allegato A e in una relazione tecnica. Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui sopra e' fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 89. - VILLA

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