DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 1645
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione; Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta: Per gli anni 1962 e 1963, la misura del contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, e' confermata nel 22,60% della retribuzione di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830. Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti e quelle di ripartizione del contributo complessivo tra il Fondo di previdenza e il Fondo di integrazione restano invariate.
SEGNI BOSCO - JERVOLINO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 175. - VILLA
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