DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1964, n. 1647
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Madrid l'11 giugno 1963, per la sostituzione dell'art. 7 dell'Accordo cinematografico del 21 febbraio 1961, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'ultimo periodo delle Note stesse.
SEGNI MORO - SARAGAT - MATTARELLA - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 127. - VILLA
Allegato
AMBASCIATA D'ITALIA Madrid, 11 giugno 1963 Signor Ministro, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, in conformita' a quanto concordato con Processo verbale del 20 aprile 1963 nel corso della prima Sessione della Commissione Mista prevista dall'art. 17 dell'Accordo cinematografico fra l'Italia e la Spagna, firmato a Madrid il 21 febbraio 1961, che il Governo italiano ha approvato che l'art. 7 dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961, sia sostituito a decorrere dal 20 aprile 1963 dal seguente articolo: Articolo 7. "I film di coproduzione di cui all'articolo 6 dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi: A) FILM CON APPORTI NON EQUIVALENTI Durante il periodo di validita' del presente Accordo le competenti Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la coproduzione di film con apporti non equivalenti a condizione che presentino, nel loro insieme, un equilibrio negli apporti dei due Paesi e precisamente nell'impiego di personale artistico e tecnico, nell'utilizzazione di mezzi tecnici, di materiali e di servizi attinenti alla produzione. A tale scopo sara' tenuto particolare conto dei seguenti elementi: a) registi; b) interpreti di ruoli principali; c) giornate di lavorazione effettuate nei due Paesi; d) apporti finanziari. La quota di partecipazione a carico di ciascun coproduttore puo' variare da un minimo del 30% del costo totale del film ad un massimo del 70%. Tuttavia per i film di particolare impegno la quota minoritaria puo' essere ridotta ad un minimo del 20% del costo complessivo del film, sempre che questo risulti d'importo non inferiore a lire italiane 200 milioni o a pesetas 20 milioni. Gli apporti finanziari, di cui alla lettera d), non potranno superare in ogni film il 50% della quota di partecipazione di ciascun coproduttore e dovranno essere liberamente trasferibili da un Paese all'altro. Negli apporti del coproduttore minoritario sara' sufficiente, con minimo, la partecipazione di: 1) un aiuto-regista, quando il regista appartenga al Paese maggioritario; 2) un direttore di produzione o un ispettore di produzione o un rappresentante del coproduttore; 3) un soggettista o uno sceneggiatore; 4) un attore principale in un ruolo di particolare importanza; 5) un attore secondario; 6) un direttore della fotografia, o un montatore o uno scenografo o un fonico o un costumista. Le Autorita' competenti dei due Paesi si scambieranno ogni utile informazione sull'andamento delle coproduzioni al fine sopratutto di evitare squilibri. B) FILM CON APPORTI EQUIVALENTI L'apporto dei coproduttori di ciascun Paese dovra' essere del 50% del costo totale di realizzazione di ogni film. I rispettivi apporti dovranno essere approssimativamente equivalenti, sia per quanto si riferisce alle riprese (interni ed esterni) sia per quanto si riferisce alle lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici e tecnici ed al materiale necessario. L'equilibrio nel complesso di detti film puo' conseguirsi attraverso la compensazione tra i differenti elementi di apporto. Gli eventuali apporti finanziari trasferibili non potranno superare il 20% del costo complessivo del film. C) COPRODUZIONI CON UN TERZO PAESE Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di rilevante qualita' internazionale tra la Spagna, l'Italia ed un altro Paese con il quale entrambe abbiano in vigore accordi di coproduzione. Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di un particolare esame, caso per caso, per la loro approvazione. Per i film di questa categoria, aventi un costo non inferiore a 250 milioni di lire italiane o a 25 milioni di pesetas, la quota del coproduttore italiano o spagnolo potra' essere ridotta al 20%. D) Non saranno autorizzate le coproduzioni le cui domande non siano accompagnate da una garanzia bancaria, pari al totale di ciascun apporto delle parti coproduttrici; garanzia che potra' essere sostituita da una mutua rinuncia alla medesima. E) La Commissione Mista indichera' i criteri piu' opportuni per il mantenimento dell'equilibrio negli apporti dei Paesi coproduttori per i film delle tre categorie sopra previste". La presente Nota e quella di analogo tenore con la quale Vostra Eccellenza vorra' cortesemente comunicarmi che anche il Governo spagnolo ha approvato il testo del suddetto articolo, costituira' lo Scambio di Note previsto per l'entrata in vigore, a partire dal 20 aprile 1963, dell'emendamento sopramenzionato. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. L'Incaricato d'affari a. i. THIENE Sua Eccellenza D.Fernando M. CASTIELLA Ministro per gli affari esteri. - MADRID Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SARAGAT TESTO IN LINGUA Parte di provvedimento in formato grafico
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