LEGGE 24 gennaio 1864, n. 1650
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, ai. 260, istitutivo del Fondo di p evidenza, a favore del personale addetto ad servizi delle Imposte di fabbricazione;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 gennaio 1912, n. 37, concernente la iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione dei Fondo;
Visti i decreti presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, concernenti la modifica della misura delle indennita' stabilite dal su citato regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, con il quale sono state apportate alcune modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;
Ritenuta la necessita' di riordinare e di aggiornare le disposizioni contenute nel vigente regolamento;
Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni, e' sostituito da quello annesso al presente decreto e visitato dal Ministro proponente.
Art. 2
Le indennita' liquidate fino all'entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che abbiano cessato dal servizio dal 1 luglio 1960, sono integrate, col pagamento agli interessati o agli aventi diritto, della eventuale differenza che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 14. - VILLA
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 1
Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette. Art. 1. Il Fondo di previdenza, Istituito con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, ed eretto in ente morale con il regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, integrato successivamente con l'art. 1 della legge 26 gennaio 1942, n. 37, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette. Sono iscritti al Fondo di previdenza il personale dei ruoli periferici delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e Imposte indirette, quello dei rispettivi ruoli aggiunti e gli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 2
Art. 2. Il patrimonio del Fondo e' costituito: a) dalle quote del proventi contravvenzionali ad esso assegnate dalle disposizioni vigenti; b) dalle quote del compensi per i servizi, a, carico dei privati, compiuti dal personale, assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti; c) da un quinto degli interessi annualmente liquidati sulle somme depositate dai privati negli appositi conti correnti postali aperti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per la esecuzione dei servizi a carico dei privati stessi; d) dalle quote della tassa per analisi d'urgenza eseguite dai Laboratori chimici assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti; e) dagli interessi del depositi e dagli utili degli investimenti compiuti nel modi previsti dall'art. 19; f) da oblazioni volontarie e altri proventi eventuali.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 3
Art. 3. Il Fondo di previdenza provvede: a) a corrispondere una indennita' agli iscritti nel momento in cui cessino dal servizio per collocamento a riposo, passaggio id altro impiego dello Stato o per qualsiasi altra causa che non sia la destituzione dall'impiego o la risoluzione del rapporto d'impiego con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, o ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio. Tale indennita' e' stabilita nella misura indicata nell'art. 12 del presente regolamento. Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza e' in facolta' del Consiglio di amministrazione del fondo di previdenza di corrispondere alla moglie o ai figli dell'iscritto destituito o licenziato, secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13 una sovvenzione che non superi, comunque, l'ammontare dell'indennita' che sarebbe spettata all'iscritto stesso qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per altra causa; b) a corrispondere le sovvenzioni, i contributi e le altre erogazioni di cui all'art. 15.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 4
Art. 4. Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo da erogare sono ripartite come segue: a) il 72% e' destinato alla corresponsione delle indennita' e delle sovvenzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 3; b) il 18% e' destinato alla corresponsione delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre erogazioni di cui all'art. 15; c) il 5% e' destinato alla copertura delle spese di amministrazione, segreteria e similari, nonche' delle spese dei servizi di riscossione e pagamento, nonche' di ogni altra spesa di funzionamento, anche occasionale; d) il 5% e' destinato a costituire un fondo di riserva per garantire, anche oltre il limite posto dalla lettera a) del presente articolo, la corresponsione delle indennita' di cui alla lettera a) dell'art. 3.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 5
Art. 5. Il Fondo di previdenza e' amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue: Presidente: Il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette; Membri: Un ispettore generale amministrativo addetto alla direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette, vice presidente; Il direttore della divisione del personale del ruoli delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce; Sei rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliere fra quelli residenti in Roma aventi almeno 5 anni di effettivo servizio nel ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e precisamente: a) Un rappresentante della carriera direttiva delle Imposte di fabbricazione; b) Un rappresentante della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; c) Un rappresentante della carriera di concetto delle Imposte di fabbricazione; d) Un rappresentante della carriera esecutiva delle Imposte di fabbricazione; e) Un rappresentante delle carriere esecutive dei Laboratori delle dogane e imposte indirette; f) Un rappresentante da scegliere a turno fra il personale delle carriere ausiliarie degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e quello della categoria degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione. Tali rappresentanti saranno eletti direttamente dagli iscritti al Fondo secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I sei rappresentanti predetti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Avra' funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di la classe. Il segretario potra' essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale di segreteria.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 6
Art. 6. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il presidente o il vice presidente, il direttore della Divisione del personale, o chi lo sostituisce e almeno tre dei sei rappresentanti del personale provinciale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel caso di parita' prevale il voto del presidente.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 7
Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. Esso e' chiamato: 1) a deliberare sulla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3 lettera a); 2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni dei contributi e delle altre erogazioni di cui all'art. 15; 3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali; 4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui alla lettera c) dell'art. 4; 5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; 6) ad approvare i rendiconti della gestione. La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sara' effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio di gestione.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 8
Art. 8 Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo, nell'adunanza immediatamente successiva. Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 9
Art. 9. La revisione della gestione del Fondo e' demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore di divisione del Ministero delle finanze addetto alla direzione generale delle Dogane e imposte indirette che lo presiede e di due impiegati dei ruoli provinciali dei Laboratori chimici e delle Imposte si fabbricazione scelti fra quelli residenti in Roma, eletti con le modalita' indicate nell'art. 5 per la designazione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto del Fondo. Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti dei Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo, in tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 10
Art. 10. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo. Nei casi di particolare urgenza, il presidente, sentiti due membri del Consiglio di amministrazione di cui uno appartenente al ruolo provinciale delle Imposte di fabbricazione o a quello dei Laboratori chimici, provvede: 1) alla liquidazione di un acconto, fino al limite massimo della meta', della somma presuntivamente dovuta dal Fondo per le indennita' di cui all'art. 3, lettera a); 2) all'attribuzione di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b); 3) all'attribuzione delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalita' di cui al punto 3) dell'art. 15. Il Consiglio, alla prima adunanza, previa relazione del presidente, e' chiamato a ratificare i detti provvedimenti.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 11
Art. 11. Il diritto alla indennita' si acquista solo quando l'iscritto abbia prestato, nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, due anni di servizio utile agli effetti della pensione. Agli effetti della misura dell'indennita' si tiene conto soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione e del Laboratori chimici. Se l'iscritto al Fondo sia deceduto per causa di servizio, debitamente accertata, prima dei raggiungimento dell'anzianita' di servizio di cui al primo comma, e' dovuta ugualmente ai superstiti una indennita' nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio. Le disposizioni del secondo comma, giusta quanto previsto dall'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-02-13;225~art4), non si applicano al personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici che risulti iscritto al Fondo anteriormente al 5 maggio 1959 (data di entrata in vigore del suddetto decreto).
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 12
Art. 12. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 11, l'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e' determinata in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e del Laboratori chimici e degli anni eventualmente prestati oltre il limite massimo del servizio pensionabile. Nel computo della durata di servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata come anno intero. La misura dell'indennita' spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell'art. 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto: a) personale dei ruoli ordinari e del ruoli aggiunti della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, 0,0007372; b) personale del ruolo ordinario e dei ruolo aggiunto della carriera ausiliaria e personale operaio permanente 0,0005526. La indennita' di cui al precedente comma del presente articolo non puo' essere inferiore alla media delle indennita' calcolate, a parita' di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui e' avvenuta la cessazione dai servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sara' prelevata dalla riserva di cui alla lettera d) dell'art. 4. All'accertamento dell'anzianita' di servizio per la determinazione dell'indennita' provvede il Consiglio di amministrazione. Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza, di dimissioni o di dispensa dal servizio per incapacita' o di persistente insufficiente rendimento, la misura della indennita' e' aumentata del 50%. Al superstiti degli iscritti al Fondo, che abbiano acquisito il diritto all'indennita', deceduti in attivita' di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, l'indennita' e' calcolata sulla base massima di 40 annualita', limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo art. 13.
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza-art. 13
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