LEGGE 4 febbraio 1864, n. 1667

Type Legge
Publication 1864-02-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il proprio decreto 30 settembre 1962, n. 1911, con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Verona;

Considerato che, per mero errore materiale, la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Verona in detto decreto e' stata dichiarata annessa all'istituto professionale anzidetto;

Ritenuto che occorre modificare l'art. 1 del decreto predetto nel senso che la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale esistente nella predetta citta' non deve essere considerata annessa all'Istituto professionale di cui trattasi;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

A modifica di quanto stabilito con il decreto presidenziale 30 settembre 1962 citato nelle premesse, la Scuola secondaria di avviamento professionale a, tipo industriale di Verona non deve considerarsi annessa all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato funzionante nella medesima citta'. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 9. - VILLA

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