LEGGE 11 febbraio 1864, n. 1670

Type Legge
Publication 1864-02-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Bologna intese all'istituzione della Facolta' di scienze politiche presso l'Universita' medesima;

Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facolta', stipulata in data 3 agosto 1964 tra la Universita' di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta le necessita' di approvare le proposte anzidette;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 3 agosto 1964 tra l'Universita' degli studi di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna intesa al finanziamento della Facolta' di scienze politiche che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Universita' di Bologna.

Art. 2

In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e' costituita, a decorrere dal 1 novembre 1964, la Facolta' di scienze politiche, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima con i mezzi indicati nella Convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo. Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 467 cinque posti di assistente ordinario. Agli incarichi di insegnamento si provvede nel limite della spesa non eccedente l'importo residuo del contributo annuo a carico dell'Ente finanziatore detratte le somme che l'Universita' di Bologna deve versare allo Stato rispettivamente per il trattamento economico lordo di attivita' dovuto ai titolari dei posti di professore e di assistente di ruolo di cui al presente articolo e per la quota inerente al 20% del costo medio lordo ricorrente dei posti stessi da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a detti titolari. Per gli incarichi conferiti a norma del precedente comma la Universita' di Bologna deve versare allo Stato l'ammontare complessivo della anzidetta spesa che deve essere comprensiva, se trattasi di incarichi esterni, della quota del 20% del trattamento economico lordo di attivita' dei professori incaricati, da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante agli incaricati medesimi. Alle esigenze amministrative, tecniche e di servizio della Facolta' di scienze politiche, si provvede con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui la Universita' di Bologna risulta gia' organicamente dotata".

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato.

Art. 5

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1965

Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 30. - VILLA

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 1

Rep. n. 857 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Facolta' di scienze politiche presso la Universita' degli studi di Bologna. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1964 (millenovecentosessantaquattro) oggi 3 (tre) del mese di agosto alle ore 11,30 (undici e trenta) in comune e citta' ai Bologna in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910 e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' stessa, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 19-24, n. 674, ed autorizzato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448 volume 50 della Raccolta alla presenza dei testimoni noti e idonei a termini di legge signori Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910 ed ivi domiciliato, impiegato, Fantini Gino nato a Bologna il 18 maggio 1923 ed ivi domiciliato, impiegato. Si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902 e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Bologna e come tale di presidente del Consorzio interprovinciale universitario dell'Universita' stessa e quindi di legale rappresentante del Consorzio medesimo a cio' espressamente autorizzato dal suo Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 7 marzo 1964, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 26 aprile 1906 a Talmassons (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di membro del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, in rappresentanza dell'Universita' stessa, a cio' espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione predetto nella seduta del 6 giugno 1964, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica, e della identita' personale io ufficiale rogante, sono cento e faccio fede; Premesso che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e le norme relative agli insegnamenti che debbono essere impartiti nelle Universita' e negli Istituti superiori di cui al regio decreto 28 novembre 1937, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione presso le Universita' di Facolta' di scienze politiche, che per gli articoli 18 e 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto della Universita' degli studi di Bologna puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla costituenda Facolta' di scienze politiche e che tale modifica 6 gia' in corso; che il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, proseguendo nella sua opera di potenziamento dell'Ate neo bolognese, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni decorsi dalla Facolta' di giurisprudenza, e' venuto nella determinazione, avvalendosi anche dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli enti locali e da altri enti cittadini (Comune, Provincia, ecc.), di assumersi l'onere del finanziamento di cinque posti di ruolo di professore ed altrettanti di assistente, da destinare ad insegnamenti della costituenda Facolta' di scienze politiche; che tale impegno e' stato deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio predetto, nella seduta del 7 marzo 1964, il cui verbale, in estratto per copia autentica e' allegato al presente atto sotto la lettera A); che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, nell'adunanza del giorno 6 giugno 1964, il cui verbale, in estratto per copia conforme, e' gia' allegato al presente atto sotto la lettera B), ha esaminato ed approvato la proposta costituzione, mediante convenzione di cinque posti di professore ed altrettanti di assistente per la costituenda Facolta' di scienze politiche presso l'Universita' degli studi di Bologna, deliberando altresi' di assumere a carico del bilancio dell'Universita' ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal finanziamento della Facolta' stessa, oltre quelli assunti dal Consorzio, si che nessuna spesa venga comunque a gravare il bilancio dello Stato; che il Senato accademico, nella seduta del 4 giugno 1964, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera C), ha espresso parere favorevole per quanto di sua competenza alla istituzione della Facolta' in parola; che il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza, nella seduta del 29 novembre 1963, il cui verbale in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera D) approvando la relazione dell'apposita Commissione sulla costituenda Facolta' di scienze politiche, ha fatto voti per di piu' rapida creazione della Facolta' stessa; che gia' in precedenza le autorita' accademiche - come risulta dalle deliberazioni dei Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, rispettivamente in data 12 luglio e 16 luglio 1963, allegate al presente atto sotto le lettere E) ed F), hanno profondamente esaminato il problema della necessita' della costituzione della Facolta' in parola, esprimendo per quanto di loro competenza, parere favorevole al riguardo, che le autorita' accademiche e gli altri enti finanziatori; hanno auspicato nel contempo che la costituenda Facolta' assuma un particolare e caratteristico indirizzo sociale attraverso opportune scelte e raggruppamenti di materie di insegnamento; In conformita' a tali premesse, che vengono ampiamente confermate e che le parti contraenti vogliono facciano parte integrante e sostanziale del presente atto, i come sopra costituiti signori, in esecuzione delle loro volonta' personali e di quelle degli Enti che rispettivamente rappresentano, nonche' delle autorizzazioni ricevute dagli Enti stessi, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Alle Facolta' dell'Universita' degli studi di Bologna, indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' aggiunta la Facolta' di scienze politiche.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 2

Art. 2. Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono istituiti ed assegnati alla Facolta' di scienze politiche, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico predetto, numero 5 (cinque) posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica della Facolta' di scienze politiche, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto di professore, nel momento in cui si rendera' per qualsiasi motivo vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo e' stato assegnato. Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le Facolta' affini dell'Universita' degli studi di Bologna.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 3

Art. 3. Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono altresi' istituiti ed assegnati alla Facolta' di scienze politiche, ai sensi dell'art. 1 (sub [art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;5~art13bis) (cinque) posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, e' quello previsto dal [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172), ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni; riguardante l'istituzione del ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 4

Art. 4. Allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facolta' di scienze politiche, secondo le proposte delle competenti autorita' accademiche.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 5

Art. 5. Alla spesa annua per il finanziamento della Facolta' di scienze politiche si provvede: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo dei Consorzio interprovinciale universitario di Bologna; c) con eventuali altri contributi di Enti pubblici o privati.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 6

Art. 6. Conseguentemente al contenuto dell'articolo precedente, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si impegna ed obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni), a partire dall'anno accademico 1964-65. I contributi indicati nel precedente articolo 5, sono destinati: a) nella misura di L. 22.800.000 (ventiduemilioniottocentomila) al finanziamento di n. 5 (cinque) posti di professore di ruolo convenzionati; b) nella misura di L.10.800.000 (diecimilioniottocentomila) al finanziamento di n. 5 (cinque) posti di assistente di ruolo convenzionati; c) per la parte residua alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie. Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) e' compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed, assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 7

Art. 7. Lo stesso Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, si impegna ed obbliga altresi' a corrispondere all'Universita' degli studi di Bologna, sempre per tutta la durata della presente convenzione, le ulteriori somme corrispondenti ad eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico e di carriera dei professori e degli assistenti di cui al precedente articolo, disposti dallo Stato, nonche' l'ammontare lordo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei detti posti, qualora, il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 8

Art. 8. L'Universita' degli studi di Bologna, in persona del suo rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare, come con il presente alto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dal Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, pure come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento della Facolta' convenzionata di scienze politiche.

Convenzione istituzione e funzionamento scienze politiche Universita' di Bologna-art. 9

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