DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1671

Type DPR
Publication 1964-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 9 giugno 1964 dal presidente dell'Istituto "Giuseppe Toniolo" di studi superiori e dal presidente dell'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede con sede rispettivamente in Milano per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Milano di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Istituto e dell'Opera anzidetti e degli Enti con essi convenzionati.

Art. 2

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Milano 6 riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello State, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 72. - VILLA

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 1

Statuto dell'istituto superiore di educazione fisica di Milano Art. 1. L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Milano, e' una scuola specializzata per lo studio dell'educazione fisica, delle attivita' sportive e della cinesiologia applicata. L'istituto ha per scopo di: a) promuovere il progresso scientifico e tecnico dell'educazione, fisica; b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed alla specializzazione professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici inerenti ad essa. La formazione degli allievi e' improntata ai principi religiosi e morali del cattolicesimo. L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 2

Art. 2. L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88), e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 19 si provvedera' mediante incarichi.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 3

Art. 3. Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale. L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica al sensi della [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88). Tale diploma ha valore di qualifica accademica. L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 4

Art. 4. Il governo dell'Istituto e' affidato alle seguenti autorita' secondo le norme di cui agli articoli seguenti: a) il presidente del Consiglio di amministrazione; b) il Consiglio di amministrazione; c) il direttore; d) il Consiglio direttivo.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 5

Art. 5. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) di sei membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori e dall'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede; b) di un membro nominato dall'Opera pia Oratorio San Carlo; c) di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero della pubblica istruzione; d) dal direttore pro tempore, I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e possono essere riconferma: . Il Consiglio di amministrazione provvede, nella prima seduta, alla nomina, nel proprio seno, del presidente.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 6

Art. 6. Il presidente del Consiglio di amministrazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca il Consiglio e lo presiede; c) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende provvedimenti di emergenza informandone il Consiglio per la ratifica; d) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione oltre alle attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto; d) nomina il direttore, il dirigente tecnico, il personale insegnante, sanitario, amministrativo, ausiliario; e) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; f) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente; g) delibera, su proposta del direttore, la partecipazioni a viaggi di istruzione e a manifestazioni; h) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preperazione, di aggiornamento, di perfezionamento e d' specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano degli studi; i) delibera le eventuali modifiche del presente statuto. Il Consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa richiesta da almeno un terzo dei componenti. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto al membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto. Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno accademico, approva e trasmette al Ministero della pubblica istruzione la relazione riassuntiva delle attivita' dell'istituto redatta, dal direttore. L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 8

Art. 8. Il Consiglio direttivo si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) dei professori incaricati dei seguenti insegnamenti: anatomia umana applicata all'educazione fisica, fisiologia umana applicata all'educazione fisica, psicologia, pedagogia generale e differenziale, igiene della scuola e degli sports, teoria e metodologia delle attivita' motorie, etica professionale; c) di due insegnanti di educazione fisica nominati dal direttore; d) di due persone designate dal Consiglio di amministrazione fra professori universitari o esperti qualificati; e) del dirigente tecnico.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 9

Art. 9. Il Consiglio direttivo: a) cura l'ordinamento didattico tecnico dell'Istituto; b) delibera sui programmi degli insegnamenti; c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma; d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, fissando di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi; e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto; f) domanda ad una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso delle evoluzioni della tecnica nel campo delle attivita' psico-motorie; g) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la conferma del personale insegnante e del personale sanitario; h) propone al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche allo statuto; i) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica; k) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti, direttamente o delegando tale funzione ad un Comitato ristretto composto di tre membri del Consiglio direttivo stesso; l) esercita le altre l'unzioni che gli sono demandate dai presente statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della runione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le mansioni del segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 10

Art. 10. Il direttore dell'istituto e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori universitari di ruolo. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 11

Art. 11. Il direttore: a) conferisce in nome della legge e in virtu' dei poteri a lui derivanti dalla carica, diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio; b) assicura il regolare svolgimento della attivita' didattica dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni; c) convoca e presiede il Consiglio direttivo; d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto; e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che lo riguardano e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti d'urgenza riferendone rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) alla fine di ogni anno presenta al Consiglio di amministrazione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 12

Art. 12. Il dirigente tecnico e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di educazione fisica abilitati e diplomati. Dura in carica due anni e puo' essere confermato.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 13

Art 13. Il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del settore tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sui personale ausiliario dell'istituto addetto alle attivita' ginnicosportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i concorsi di preparazione e di perfezionamento che sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto. Il dirigente tecnico, nello svolgimento delle sue mansioni, riceve le opportune direttive dal direttore in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo, riferisce periodicamente al direttore sulle attivita' espletate.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 14

Art. 14. L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e esami, per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 15

Art. 15. Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce limiti di eta', di statura e le modalita', delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria o il diploma di licenza degli istituti tecnici femminili e presentare un attestato di buona condotta rilasciato da una autorita' ecclesiastica. Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 16

Art. 16. Il concorso comprende: a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico sportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dalla ammissione alla prova scritta. La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal Consiglio direttivo. E' presieduta dal direttore coadiuvato da tre vice-presidenti preposti rispettivamente: a) alla sottocommissione per la visita medica; b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisica; c) alla sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria del candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove e' stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore. I giudizi delle sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 17

Art. 17. Entro i primi due mesi della permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 18

Art. 18. Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva. Essi si distinguono in due gruppi: a) scientifico-culturale; b) tecnico-addestrativo.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-art. 19

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