DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1696

Type DPR
Publication 1964-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le preposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Perugia, intese alla istituzione della Facolta' di magistero presso l'Universita' medesima;

Veduta la convenzione in data 13 ottobre 1964 - con annesso atto aggiuntivo del 20 ottobre 1964 - stipulata tra l'Universita' di Perugia e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il mantenimento della Facolta' anzidetta;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le proposte anzidette;

Sulla

proposta del Ministero per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione in data 13 ottobre 1964 - con annesso atto aggiuntivo del 20 ottobre 1964 - stipulata tra l'Universita' di Perugia e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il funzionamento e mantenimento della Facolta' di magistero presso l'Universita' di Perugia.

Art. 2

Presso l'Universita' di Perugia e' Istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, la Facolta' di magistero. La Facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo. Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 467, quattro posti di assistente ordinario. L'Universita' di Perugia, rimborsera' allo Stato, oltre gli emolumenti previsti nella convenzione di cui al precedente art. 1 anche la somma corrispondente al 20% sul trattamento economico spettante ai professori incaricati esterni per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai professori stessi.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da uno apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera', dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato.

Art. 5

Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato con i decreti su indicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 Luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 112. - VILLA

allegato 1

Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Perugia relative all'ordinamento della Facolta' di magistero Art. 1. - Dopo le parole Facolta' di lettere e filosofia vengono aggiunte le parole "Facolta' di magistero". Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della Facolta' di magistero con il conseguente spostamento della numerazione e degli articoli successivi. Art. 31. - La Facolta' di magistero conferisce le lauree e i diplomi seguenti: a) laurea in Materie letterarie; b) laurea in Pedagogia; c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Art. 32. - La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso; diploma di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia; 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Grammatica latina; 2) Filologia romanza; 3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna; 5) Etnologia; 6) Psicologia; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Una seconda lingua e letteratura moderna straniera; 9) Storia della musica; 10) Storia della grammatica della lingua italiana. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie; b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo. Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla Storia medioevale e un anno alla Storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di coltura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. Art. 33. - La durata del corso degli studi per la laurea in Pedagogia e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso; diploma di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale); Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia romanza; 2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 3) Psicologia; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna; 5) Sociologia; 6) Storia delle dottrine politiche; 7) Storia della grammatica. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei Voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia. b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo. Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano una traduzione latina, una della lingua straniera a scelta, ed una di cultura generale sulle discipline fisolosofiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. Art. 34. - La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole secondarie e' di tre anni. Sono titoli di ammissione: Il diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene; Insegnamento complementare: 1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale). Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo. Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera scelta. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare. Per partecipare all'esame di concorso l'aspirante non deve avere superato il quarantesimo anno di eta'. Art. 35. - Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi ai quali lo studente e' stato iscritto. Art. 36. - Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali. Art. 37. - La prova scritta, per le materie in cui e' contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad esso relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni; la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed a esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo. Art. 38. - Con pubblico manifesto sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea e di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dal Consiglio della Facolta'. Gli studenti che aspirano alla esenzione dalle tasse scolastiche, sono tenuti a seguire i piani di studio consigliati, con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 39. - La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto. La prova scritta di Pedagogia, nel corso del diploma, e' preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da queste se non viene sostenuto con esito positivo. Art. 40. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato. L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in Pedagogia. Art. 41. - L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della Facolta' puo' essere impartito a classi riunite. Taluni corsi possono essere mutuati dalla Facolta' di lettere e filosofia e dalle altre Facolta'. Art. 42. - Il Consiglio di Facolta' esprime il parere sulla domanda di passaggio da uno ad altro corso di laurea o diploma e sulla eventuale iscrizione ad anno successivo al primo, nonche' su ulteriore carriera scolastica degli studenti che si trasferiscano da altre Facolta' o Istituti superiori di magistero. Art. 43. - Nella Facolta' possono essere istituiti Seminari ed Istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche ed alla didattica delle singole discipline di insegnamento. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

allegato 2-art. 1

Repertorio n. 27130/7355 Atto di costituzione della Facolta' di magistero REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno di martedi tredici del mese di ottobre in Perugia e presso la sede della Universita' degli studi di Perugia. 13 ottobre 1064 Avanti a me dott. Francesco Duranti, notaio in Perugia ed iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Perugia, ed assistito dai signori: Gianfelice Billi, insegnante, nato a Castiglione del Lago il 5 maggio 1923 e domiciliato a Perugia, via Beatrice e Renga Mario, artigiano nato a Perugia il 31 ottobre 1923 e domiciliato a Perugia via San Girolamo n. 2, entrambi testimoni richiesti, a me notaio cogniti ed idonei a senso di legge, sono presenti i signori: on. prof. Giuseppa Ermini, nato a Roma il 20 luglio 1900 e domiciliato a Perugia per la carica, che interviene e stipula quale Rettore magnifico della Universita' degli studi di Perugia, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di essa, agendo in virtu' dei poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio stesso in data 22 settembre 1961 che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera "A"; sig. Gino Scaramucci, nato a Gualdo Tadino il 17 giugno 1904 e domiciliato a Perugia, presidente del Consiglio di amministrazione della provincia di Perugia e legale rappresentante dell'Amministrazione stessa, che in tale sua qualifica interviene al presente atto e stipula nell'interesse della detta Amministrazione ed in esecuzione alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 311 del 30 giugno 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta dei 16 luglio 1984, prot. n. 35012, Div. 11, che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera "B"; prof. Alessandro Seppilli, sindaco della citta' di Perugia, nato a Trieste il 7 maggio 1192, il quale interviene al presente atto nella suddetta qualifica di sindaco del comune di Perugia, autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio comunale in data 10 settembre 1961, n. 404, approvata dal a G. P. A. nella seduta del 25 settembre 1904, prot. n. 51264, Div. 11, che in copia autentica allego al presente atto sotto la lettera "C"; prof. Riccardo Vincenti, nato a Perugia il 3 gennaio 1916 e domiciliato a Perugia, San Martino in Colle, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma di turismo, Perugia, in data 19 settembre 1964, n. 119, munita di visto prefettizio in data 12 ottobre 16-4 che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera "D"; prof. Giovanni Lazzaroni, sindaco del comune di Foligno, nato a Nola il 28 agosto 1916, il quale interviene al presente atto in forza di delibera del Consiglio comunale di Foligno in data 25 giugno 1964, n. 212, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 4 settembre 1964, n. 41755-1-14-6, che in copia autentica allego al presente atto sotto la lettera "E"; intervenendo a quest'atto in rappresentanza del sig. prof.Giovanni Lazzaroni, sindaco di Foligno per suo impedimento l'assessore delegato sig. Lorenzo Lorenzini, nato a Tolentino il 28 ottobre 1892 e domiciliato a Foligno, autorizzato con deliberazione della Giunta municipale di Foligno, autorizzato con deliberazione della Giunta municipale di Foligno in data 8 ottobre 1964, che in copia autentica, previa lettura, presenti i testimoni, allego al presente atto sotto la lettera "H"; prof. Fernando Nuti, sindaco del comune di Gubbio, nato a Gubbio il 10 gennaio 1920 e domiciliato a Gubbio, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale, di Gubbio in data 4 ottobre 1910, n. 355 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 12 ottobre 1964 che in copia autentica allego al presente atto sotto la lettera "F"; dott. Giovanni Toscano, sindaco del comune di Spoleto, nato a Spoleto il 21 dicembre 1921, domiciliato a Spoleto, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Spoleto in data 23 luglio 1964, n. 202, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 agosto 1931, che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera "G"; della identita' personale dei quali lo notaio sono certo, i quali mi richiedono di redigere il presente atto col quale;. Art. 1. Alle Facolta' dell'Universita' degli studi di Perugia indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sara' aggiunta la Facolta' di magistero.

allegato 2-art. 2

Art. 2. Presso la Universita' degli studi di Perugia saranno istituiti ed assegnati alla Facolta' di magistero ai sensi dell'articolo 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, con testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), [n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;5) (cinque) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attivita' didattico-scientifica della Facolta' di magistero durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' vacante; potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui, in un primo tempo, e' stato assegnato.

allegato 2-art. 3

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