LEGGE 31 gennaio 1864, n. 1710
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1963 e' istituito in San Cataldo un Istituto d'arte con le sezioni "Arte del mobile" e "Arte del tessuto", del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente e' stabilito in L. 59.500.000. La spesa gravera' sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.
SEGNI GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 46. - VILLA
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo-Pianta organica
Pianta organica dell'Istituto d'arte di San Cataldo Sezioni: Arte del mobile; Arte del tessuto Parte di provvedimento in formato grafico
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo-art. 1
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo Art. 1. L'istituto d'arte di San Cataldo e' composto delle sezioni di "Arte del mobile", "Arte del tessuto".
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo-art. 2
Art. 2. L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del Comune; c) il direttore dell'Istituto; d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto. Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del Consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo-art. 3
Art. 3. Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di accettazione di lasciati e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spesa straordinaria; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento, nelle more dell'espletamento del relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art9); i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriorinente alla data di entrata in vigore della [legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163); l) la concessione di congedi straordinari per motivi di di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Il Consiglio d'amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo-art. 4
Art. 4. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte la verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio a possono essere confermati.
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo-art. 5
Art. 5. Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi qualsiasi specie al personale di ruolo o non di ruolo e' effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato. L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 ottobre e termina il 30 settembre successivo. Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, e corredati dalle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre. Le eventuali altare gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentato nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali. Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto. Il servizio di cassa dell'Istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario, cassiere deve assumere anche la custodia dei valori. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.
Statuto dell'istituto d'arte di San Cataldo-art. 6
Art. 6. A capo dell'Istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO
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