Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in quanto lo risguarda, al Trattato generale firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.
Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in quanto lo risguarda, al Trattato generale firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.