DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1965, n. 2

Type DPR
Publication 1965-01-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 4 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una disciplina da scegliere nel campo della medicina preventiva e sociale in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 117. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 1

Repertorio n. 166/D UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge. L'anno millenovecentosessantacinque, addi' quattro del mese di gennaio, presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Pavia; Premesso che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede centrale di Padova, si e' offerta di fornire i mezzi finanziari per addivenire alla istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nell'intento di contribuire al potenziamento degli studi medici; che l'acquisizione di posti di professore di ruolo si traduce in un evidente beneficio per gli studi e favorisce una piu' specializzata ricerca scientifica in armonia con le esigenze del tempi; che la Facolta' di medicina e chirurgia, nell'adunanza del giorno 16 dicembre 1964, ha accettato l'offerta della predetta Cassa di risparmio, offerta che intende essere un tangibile contributo a vantaggio della scienza medica e un allodi benemerenza nei confronti dell'Universita' di Pavia; che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 17 e 18 dicembre 1964, hanno, ciascuno nell'ambito della propria competenza, approvato all'unanimita' la proposta di istituzione di un posto di professore di ruolo lasciando alla Facolta' di decidere sulla assegnazione a disciplina compresa nello statuto dell'Universita'; Tutto cio' premesso avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' di Pavia, con decreto rettorale 16 novembre 1952, alla continuata presenza dei signori: Tobia Della Volpe, nato a Trentola (Caserta) l'8 settembre 1924 e Bianca Ghezzi, nata a Marchirolo (Varese) il 5 ottobre 1934, impiegati amministrativi dell'Universita', intervenuti su mia richiesta in qualita' di testi, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono certo, sono comparsi i signori: da una parte Il prof. Giorgio Renato Levi, nato a Ferrara il 27 maggio 1895, nella sua qualita' di professore piu' anziano del Corpo accademico e come tale svolgente le funzioni di magnifico rettore dell'Universita' di Pavia e legale rappresentante della stessa nella attuale vacanza della carica, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1944, n. 264; il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della Facolta' di medicina e chirurgia in data 16 dicembre 1964, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 1964, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui fanno parte integrante; e dall'altra l'avv. comm. Walter Dolcini, nato a Campobasso il 9 novembre 1908, residente a Padova, via Santa Rosa n. 20, nella sua qualita' di presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, come risulta dall'allegata delibera d'urgenza del presidente del predetto Ente, in data 31 dicembre 1964 n. 12 P. V., persone della cui Identita' personale e capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono pure certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede centrale di Padova, nel seguito del presente atto indicata per brevita "Cassa di risparmio", affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia venga attuato l'insegnamento di una disciplina da scegliere nel campo della medicina preventiva e sociale, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla ostruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un posto di professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di Importo superiore di quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Cassa di risparmio si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la Cassa di risparmio si impegna a costituire un fondo per fronteggiare gli oneri inerenti a tale trattamento, e si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento al contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nel precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo cosi' Istituito. L'Universita' degli studi di Pavia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del professore di ruolo chiamato a coprire la cattedra e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nel modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Pavia e soggetto di approvazione legislativa, e' redatto in n. 2 fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sei facciate e numero ventiquattro righe. Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Ad esso sono allegate le delibere sopra menzionate in numero di quattro, di cui costituiscono parte integrante. Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto, corrispondente alla loro volonta', ed in prova di cio', qui di seguito si sottoscrivono unitamente ai testi intervenuti ed a me, ufficiale rogante. F.to: Giorgio Renato LEVI, professore anziano " Walter DOLCINI " Tobia DELLA VOLPE, teste " Bianca GHEZZI, teste " Umberto MARCHI, ufficiale rogante Registrato a Pavia il 4 gennaio 1965, al n. 5, Atti pubblici, volume 224. Esatte lire: esente. Il direttore: F.to Michele SBACCHI Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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