DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1965, n. 4
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 4 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Antropologia criminale" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 26. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'Antropologia criminale presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' quattro del mese di dicembre in Torino nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via G. Verdi, 3, davanti a a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto della Amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a questo atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Torino, in data 19 ottobre 1964; Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecce n. 57, nella sua qualita' di presidente della Giunta provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 19 settembre 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 29 settembre 1964; Ricaldone prof. Paolo, nato a Mirabello Monferrato il giorno 9 maggio 1885 e residente in Torino, corso M. D'Azeglio n. 10, nella sua qualita' di presidente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal dott. Angelo Colombo, direttore generale della Cassa di risparmio di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in data 21 ottobre 1964; dottori Maurizio Pensa, Pietro Pensa, Angelo Pensa, rispettivamente nati: a Cancio (Savona) il 30 agosto 1929, residente a Torino, via Vincenzo Vela, 27; a Cairo Montenotte il 23 ottobre 1921 e residente a Torino, corso Vittorio Emanuele n. 87; a Savigliano il 16 giugno 1892 e residente a Torino, via Cernaia, 14; il primo socio accomandatario e i due ultimi soci accomandanti che intervengono in proprio e per conto della "Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Societa' in accomandita semplice" come da rogito notaio Silvio Mandelli in data 17 novembre 1964, repertorio n. 75214/25911, registrato a Torino il 21 novembre 1964 al n. 10713. I detti comparenti della cui identita' e capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volonta' e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copia autentica al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A), B), C), D). Premesso a) che la disciplina criminologica ha assunto progressiva importanza nell'ambito degli studi per la riforma delle norme penali per il rinnovamento delle organizzazioni penitenziarie e per la lotta contro ogni forma di disadattamento sociale; b) che l'Ateneo torinese vanta in questa disciplina la priorita' dello studio e la preminenza storica di una scuola universalmente nota; c) che lo studio biocriminologico della personalita' del reo, che e' parte nodale della disciplina nel suo sviluppo piu' moderno, e' presupposto per la individualizzazione della pena e per ogni tentativo rivolto al ricupero sociale del criminale; d) che l'insegnamento di tale disciplina e' gia' previsto nello statuto della Universita' di Torino quale materia complementare col titolo di Antropologia criminale, a cui sinora, si e' provveduto per incarico; e) che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' di Torino con deliberazione rispettivamente del 29 settembre 1964, del 21 ottobre 1964, del 15 ottobre 1964, hanno esaminato ed approvato, circa e nell'ambito della propria competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento dell'Antropologia criminale; f) che secondo le intese di massima intercorse, l'istituzione della cattedra convenzionata di antropologia criminale potrebbe avvenire ripartendo come segue il carico finanziario tra i seguenti Enti: Provincia di Torino 30%; Citta' di Torino 30%; Cassa di risparmio di Torino 20%; Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Societa' in accomandita semplice 20% per un periodo di anni venti corrispondenti alla durata della convenzione relativa; g) che qualora la necessaria deliberazione della Citta' di Torino non potesse essere assunta in tempo utile per la stipulazione della detta convenzione la predetta Societa' Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Societa' in accomandita semplice si assume anche la quota di spesa a carico della Citta' di Torino, la quale eventualmente subentrera' a questa nella quota suddetta. Tutto cio' premesso Tra i predetti comparenti, della cui identita' sono certo, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La Provincia, la Cassa di risparmio di Torino e la "Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dottor M. Pensa e C. - Societa' in accomandita semplice", affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di Antropologia criminale si impegnano a versare nelle rispettive seguenti misure: del 30% la Provincia, del 20% la Cassa di risparmio di Torino e del 50% la Societa' "Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Societa' in accomandita semplice", all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento ad un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste del successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 3
Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Provincia, la Cassa di risparmio di Torino e la "Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Societa' in accomandita semplice" si obbligano di elevare il relativo contributo ciascuno in rapporto alla propria quota, fino ad adeguarla al nuovo costo medio e conseguentemente e in proporzione sempre secondo le stesse quote, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1, in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti predetti di impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, e secondo, le proprie quote, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nel precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Antropologia criminale. L'Universita' di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra in oggetto e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nel modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina Universita' di Torino-art. 8
Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa al sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali. L'Atto consta di numero tre fogli scritti su numero dieci facciate. Firmato in originale: Mario ALLARA Paolo RICALDONE Angelo COLOMBO Giuseppe GROSSO Angelo PENSA Pietro PENSA Maurizio PENSA Ivo MARTUCCI Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 7 dicembre 1964, n. 1357, vol. 34, Atti pubblici amministrativi - Esatte lire esente. Per il direttore il capo reparto - Direttore di 2ª classe: Viarengo. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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