DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. 6

Type DPR
Publication 1965-01-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 12 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 68. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore e assistente presso la Facolta' di medicina-art. 1

Repertorio n. 284 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Psicologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia e di un relativo posto di assistente di ruolo. L'anno millenovecentosessantacinque e questo giorno dodici del mese di gennaio in Milano presso la sede della Universita' degli studi, via Festa del Perdono, 7, avanti a me dottor Roberto Buongiovanni direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 3 novembre 1958, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori: dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario; dott. Maurizio Aureli, funzionario; testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: Da una parte Il prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' del 22 luglio 1964; Dall'altra il dott. prof. Pietro Bucalossi, nato a San Miniato (Pisa) il 9 agosto 1905, sindaco del comune di Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale di Milano con delibera del 23 luglio 1964; Premesso che lo statuto della Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia, comprende tra gli insegnamenti complementari quello di Psicologia; che la Facolta' di medicina e chirurgia, considerata l'importanza assunta da tale disciplina, sia sul piano scientifico che su quello delle applicazioni educative e sociali nel campo delle scienze biologiche moderne, per la necessita' di fondare su base psicologica ogni iniziativa che abbia per oggetto l'uomo, sia esso inteso come personalita' singola o come gruppo o come popolazione, ha ravvisato la opportunita' di offrire agli studenti una piu' completa e specifica preparazione mediante la istituzione della cattedra di ruolo; che il comune di Milano, sicuro di facilitare i compiti della Facolta' di medicina e chirurgia in questo particolare lettore didattico e pratico, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento di Psicologia e di un relativo posto di assistente di ruolo; che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, per l'insegnamento della disciplina stessa e di un relativo posto di assistente di ruolo; Tutto cio' premesso tra il comune di Milano, rappresentato come sopra, e la Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il comune di Milano, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Milano venga attuato l'insegnamento di Psicologia, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore e assistente presso la Facolta' di medicina-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare dal posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore e assistente presso la Facolta' di medicina-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, il comune di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il comune di Milano si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore e assistente presso la Facolta' di medicina-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Psicologia. L'Universita' di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 1 secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore e assistente presso la Facolta' di medicina-art. 5

Art. 5. Sempre nell'intento di assicurare all'istituenda cattedra la migliore funzionalita', il comune di Milano assume altresi' a proprio carico l'onere per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra stessa, obbligandosi a versare un contributo annuo di L. 2.600.000 (lire duemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente di ruolo, aumentato di L. 520.000 (lire cinquecentoventimila), pari al 20% dal contributo che precede, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto di assistente di ruolo, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. Tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste per il posto di professore di ruolo debbono intendersi estese integralmente anche per il posto di assistente di ruolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore e assistente presso la Facolta' di medicina-art. 6

Art. 6. La presente convenzione, sia per la istituzione del posto di professore di ruolo, sia per la istituzione del posto di assistente di ruolo, ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina dei rispettivi primi titolari dei posti di professore e di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore e assistente presso la Facolta' di medicina-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma dei precedenti articoli 3 e 5. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo nonche' il posto di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. prof. gr. uff. C. Mario CATTABENI, rettore dell'Univ. di Milano; dott. prof. Pietro BUCALOSSI, sindaco del comune di Milano; dott. Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste; dott. Maurizio AURELI, teste; dott. Roberto BUONGIOVANNI, ufficiale rogante. Registrato a Milano, addi' 13 gennaio 1965 al n. 163 71/ ME. vol. 6°. Esatte L.: Esente. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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