DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1965, n. 7

Type DPR
Publication 1965-01-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 71. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 1

Repertorio n. 282 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica presso la Facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno ventuno del mese di dicembre, in Milano, presso la sede dell'Universita' degli studi, via Festa del Perdono, 7, avanti a me dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 3 novembre 1958, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ed alla presenza dei signori: dott. Mario Lubi, funzionario; dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte il prof. avv. Gaetano Scherillo, nato a Milano il 3 luglio 1905, in rappresentanza dell'Universita' di Milano, nella veste di delegato con decreto rettorale 28 novembre 1963, a sostituire il rettore nei casi di suo impedimento od assenza, ai sensi dell'art. 8 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' del 16 dicembre 1964; dall'altra il comm. rag. Giuseppe Mocchetti, nato a Legnano (Milano) il 18 aprile 1905, presidente dell'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Legnano, autorizzato dal Consiglio dell'ente stesso con deliberazione del 6 ottobre 1964; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello della Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica; che la opportunita' di una vasta azione di Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica e' vivamente sentita in una zona intensamente industrializzata come e' quella del Legnanese, e che pertanto l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Legnano desidera farsi promotrice di detta azione ritenendo che tra i compiti di un moderno ospedale sia compreso anche quello di agire come centro di propulsione dei principi e della pratica della conservazione della salute individuale e collettiva dei lavoratori, e non soltanto quello della diagnosi e della terapia delle infermita'; che, per le suesposte ragioni, l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Legnano ha appreso con grande interesse e compiacimento l'inserimento della Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica nel piano di studi della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, e che essa desidera assecondare l'opera della Facolta' mediante l'assunzione dell'onere finanziario per la istituzione di una cattedra di ruolo da destinare all'insegnamento della Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica, nella convinzione che l'esistenza di una cattedra di ruolo potra' meglio assicurare l'efficacia e la continuita' dell'insegnamento della materia suddetta nonche' dell'opera di ricerca scientifica ad essa inerente; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato e approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato alla disciplina stessa; Tutto cio' premesso fra l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Legnano, rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del prof. avv. Gaetano Scherillo, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Legnano, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano venga attuato l'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tal uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una dalle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Legnano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e' conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'amministrazione dell'Ospedale di circolo di Legnano, si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, la aliquota del 20% indicata nell'art. 1 alla lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 5

Art. 5. La cattedra e l'Istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica avranno la loro sede nell'Universita' di Milano e saranno ospitati in una nuova ala dell'Istituto di medicina del lavoro della stessa Universita', appositamente attrezzata. L'Istituto universitario di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica collaborera' con l'Ospedale di circolo di Legnano in ogni iniziativa che il suddetto Ospedale riterra' di prendere al fine di esercitare, nella zona del legnanese, una efficace opera di conservazione della salute e del benessere dei lavoratori, mediante ogni indagine, studio ed azione atti a prevenire le malattie, con particolare riguardo a quelle di natura professionale.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di medicina-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dallo art. 6; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senza altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, ferma restando la eventuale responsabilita' dell'Ospedale di circolo di Legnano, per inadempienza. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nello interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelleggibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante. Gaetano SCHERILLO Giuseppe MOCCHETTI Mario LUZI, teste Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste; Roberto BUONGIOVANNI l'ufficiale rogante Registrato a Milano, il 21 dicembre 1964 al n. 2792 71/ME vol. VI. Esente. (Firma illeggibile). Visto: il Ministro per la pubblica istruzione

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