LEGGE 1 febbraio 1965, n. 13
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo successivo, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e relative disposizioni preliminari.
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