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LEGGE 5 febbraio 1965, n. 15

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti, su domanda, a posti del ruolo normale della stessa o di altra Provincia, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza. Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1965 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE