DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. 18
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1845, 30 dicembre 1958, n. 1259 e 21 dicembre 1961, n. 1499;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
L'Istituto centrale di statistica 6 autorizzato ad eseguire: a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati; b) le rilevazioni nel settore del lavoro, con particolare riguardo all'occupazione, ai salari, alla previdenza e all'emigrazione, che non rientrano fra quelle la cui esecuzione e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628; c) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunita' europea e agli altri Organismi internazionali.
Art. 2
Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1967.((1))
Art. 3
L'obbligo di fornire le notizie richieste in occasione delle rilevazioni statistiche di cui al presente decreto ed il segreto d'ufficio delle notizie raccolte sono, rispettivamente, tutelati dagli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 22.38, con le modifiche dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT MORO
Vista, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 96. - VILLA
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