LEGGE 5 febbraio 1965, n. 26

Type Legge
Publication 1965-02-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale dipendente dal Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure: gestore di cassa o ufficiale pagatore delle Direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e responsabili di cassa delle Capitanerie di porto; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000; agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle Direzioni di commissariato militare nonchè agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza determinati con decreti del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, lire 3.000.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.