LEGGE 19 febbraio 1965, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni: all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole: "essendo gia' stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964"; dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente articolo 20-bis: "I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. L'agevolazione e' limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1 dicembre 1948, n. 1438. Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci gia' immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non e' stato corrisposto in via definitiva il prelievo".
SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
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