LEGGE 15 febbraio 1965, n. 39
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente: "La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza. Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti".
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