DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 42
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Vista la Decisione del Consiglio di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, relativa alla determinazione dei volumi dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunita' devono aprire alla Turchia per l'anno 1964, nonche' la Raccomandazione del predetto Consiglio relativa al certificato di circolazione per il funzionamento del regime degli scambi preferenziali di merci nell'ambito dell'Associazione;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in esecuzione degli obblighi derivanti dall'art. 2 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo relativo all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio; Decreta:
Art. 1
Per i sottoindicati prodotti originari e provenienti dalla Turchia, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1 dicembre 1964 e fino al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata: a) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (voce di tariffa n. 24.01) nei limiti di un contingente di 500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. . . . . . . . . . . . . . . . . . esenzione; b) uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi (voce di tariffa n. ex 08.04-B) nei limiti di un contingente globale di 3.800 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: - uve secche di Corinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80% - uve secche altre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,40%
Art. 2
Per l'accertamento dell'origine delle merci da ammettere all'importazione a scarico dei contingenti di cui all'art. 1, nonche' dei contingenti che saranno successivamente aperti a norma dell'art. 2 del Protocollo numero 1 allegato all'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, deve essere presentato il certificato di circolazione conforme al modello allegato. Tuttavia, sono riconosciuti validi i certificati di origine rilasciati anteriormente al 1 dicembre 1964.
Art. 3
Dal 1 dicembre 1964, le nocciole, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (voce di tariffa n. ex 08.05-E) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono ammesse all'importazione in esenzione daziaria.
SARAGAT MORO - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI - MATTARELLA - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 135. - VILLA
Allegato
ALLEGATO ASSOCIAZIONE C.E.E. - TURCHIA CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico I. - Condizioni per il rilascio del certificato di circolazione. Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione I prodotti originari della Turchia che possono beneficiare, alla importazione nella Comunita' Economica Europea, di un contingente tariffario in virtu' del Protocollo provvisorio allegato all'Accordo di Ankara. Le autorita' doganali purche' rifiutano il visto quando non e' espressamente stabilito che le merci sono esportate verso uno Stato membro della Comunita' Economica Europea. II. - Regole da osservare per la compilazione. 1. - Il certificato di circolazione e' redatto in una delle lingue ufficiali della Comunita' Economica Europea. 2. - Il certificato di circolazione e' compilato a macchina o a mano in quest'ultimo caso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute; ogni modifica deve portare l'approvazione della persona che l'ha operata e il visto delle autorita' doganali. 3. - Gli spazi della casella destinata alla descrizione delle merci dovranno essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. III. - Portata del certificato. Dietro presentazione del certificato di circolazione, le merci in esso descritte saranno imputate sul contingente tariffario previsto a loro riguardo. Per le merci il cui trasporto e' effettuato con attraversamento del territorio di uno o piu' paesi terzi all'Associazione, l'imputazione sul contingente tariffario puo' avvenire soltanto a condizione che il periodo del soggiorno non abbia superato il tempo necessario all'attraversamento del territorio, o, in caso di cambio del mezzo di trasporto, al trasbordo. IV. - Termine per la presentazione. Il certificato di circolazione deve essere prodotto, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data dei suo visto, alla Dogana dello Stato membro d'importazione alla quale la merce e' presentata. Il Ministro per le finanze: TREMELLONI
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