LEGGE 12 febbraio 1965, n. 51
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero del commercio con l'estero, nel limiti della sua competenza, può conferire - con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 - allo Istituto nazionale per il commercio estero, oltre i compiti citati nell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuni ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.
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