LEGGE 15 febbraio 1965, n. 61
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 23 dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - TAVIANI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo-art. 1
Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (Roma, 10 agosto 1964) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia alla Svizzera, considerando la necessita' di rendere piu' semplici e piu' rapide le modalita' del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera, solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro, hanno deciso di sottoporre a revisione l'Accordo relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 1948 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il signor Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri; IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il signor Max HOLZER, direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 1. Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Accettazione delle richieste 1. I datori di lavoro che svolgono la loro attivita' in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorita' italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative. 2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilita' pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtu' della legislazione svizzera sono altresi' ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attivita' a scopo di lucro. 3. Le autorita' italiane terranno conto delle necessita' della Svizzera in occasione del reclutamento di lavoratori disposti ad emigrare.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Richieste numeriche 1. Le richieste numeriche di manodopera saranno presentate all'Ambasciata d'Italia a Berna (in seguito l'Ambasciata). Dette richieste conterranno indicazioni precise e complete sulla natura dell'occupazione, il genere e la qualifica della manodopera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di previdenza sociale, di alloggio e di vitto, come pure in merito alle ritenute praticate sul salario per le assicurazioni, le imposte, le tasse ed altri oneri. 2. L'Ambasciata trasmettera' le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Roma, il quale stabilira' quali siano gli Uffici del lavoro e della massima occupazione (in seguito gli Uffici del lavoro) da cui potranno essere svolte le operazioni di reperimento della manodopera in Italia; esso terra' conto, per quanto possibile, delle preferenze che i richiedenti avranno espresso circa le regioni ove il reclutamento e' desiderato. 3. Gli Uffici del lavoro si adopereranno a reclutare la manodopera richiesta. Essi inoltreranno le liste nominative dei candidati all'Ambasciata, la quale, a sua volta, le trasmettera' ai richiedenti. 4. Appena in possesso di dette liste i richiedenti avranno la facolta' di recarsi nel luogo di reclutamento in Italia per prendere contatto con i lavoratori loro destinati e, eventualmente, accompagnarli in Svizzera. Essi prenderanno preventivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento. 5. Spettera' ai richiedenti di far pervenire ai lavoratori prescelti i contratti di lavoro vistati dall'Ambasciata oppure dal Consolato d'Italia competente (in seguito il Consolato), unitamente alle assicurazioni di permesso di dimora rilasciate dalla competente polizia cantonale degli stranieri. 6. Qualora un lavoratore reclutato su domanda numerica non dia seguito alla sua assunzione, oppure sia impedito di recarsi in Svizzera, le autorita' italiane si adopereranno per presentare senza indugio la candidatura di un altro lavoratore che abbia le attitudini desiderate.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Richieste nominative Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli fara' pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all'assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Contratti di lavoro I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorita' italiane d'intesa con lo Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (in seguito l'Ufficio federale). Per ogni ulteriore modifica verra' seguita la stessa procedura.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Validita' del visto 1. Il visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato sara' valido per tutta la durata del soggiorno in Svizzera del lavoratore. Non dovra' essere rinnovato in caso di cambiamento di posto di lavoro o di professione. 2. Il visto non sara' nuovamente richiesto per i lavoratori stagionali i quali, dopo aver lasciato la Svizzera alla fine della stagione muniti di un'assicurazione di permesso di dimora valida per la stagione successiva, desiderino ritornarvi per riprendervi la loro attivita'. 3. Quanto sopra varra' anche per i lavoratori italiani che, durante la validita' del loro permesso di dimora, si assenteranno temporaneamente dalla Svizzera.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Emolumento per il visto 1. Da parte dell'Ambasciata o del Consolato sara' percepita la somma di 10 franchi per ogni contratto di lavoro vistato. Nessun'altra somma potra', essere richiesta a questo titolo durante il periodo di soggiorno del lavoratore in Svizzera. 2. La somma suddetta sara' a carico del datore di lavoro e non dovra' essere dedotta dal salario del lavoratore. 3. Il datore di lavoro che abbia versato detta somma senza aver potuto ottenere la manodopera richiesta avra' diritto al rimborso della somma versata. Il rimborso non verra' accordato quando si tratti di una richiesta nominativa rimasta senza esito per il fatto che il lavoratore richiesto non abbia potuto rispondere alla chiamata del datore di lavoro per colpa di quest'ultimo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Rilascio dei passaporti I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o nominativa otterranno il passaporto, su presentazione del contratto di lavoro vistato secondo le norme di cui sopra, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. Il datore di lavoro rimborsera' le spese di viaggio al lavoratore che ha fatto venire dall'Italia. Tale rimborso verra' effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore. 2. Se le spese del viaggio in territorio italiano sono state sostenute dalle autorita' italiane, il datore di lavoro si liberera' dall'obbligo di rimborsarle versandone l'importo a un organismo designato da dette autorita'. Questo rimborso verra' effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore, se questo ultimo e' ancora occupato presso il datore di lavoro.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Condizioni di ingresso e di soggiorno 1. L'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalle disposizioni della legislazione svizzera relative alla dimora e al domicilio degli stranieri, dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868 e dalla Decisione del Consiglio dell'organizzazione europea di cooperazione economica che regola l'impiego dei cittadini dei Paesi membri, del 30 ottobre 1953 - 7 dicembre 1956, ripresa dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. 2. Per quanto concerne il loro domicilio in Svizzera, i lavoratori italiani saranno sottoposti al regime previsto dall'art. 2, par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera 1. I lavoratori italiani, che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno cinque anni, beneficeranno dei vantaggi seguenti: a) otterranno il rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che gia' occupano; il permesso sara' rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e, poi, una terza volta, fino al rilascio del permesso di domicilio, sempreche' la validita' del loro passaporto lo consenta; b) otterranno in qualunque Cantone l'autorizzazione di cambiare posto di lavoro oppure di esercitare una altra attivita' professionale in qualita' di lavoratori dipendenti. 2. In caso di disoccupazione grave, che si estenda, nella Regione, a tutto il settore professionale in cui il lavoratore e' occupato, il rinnovo del permesso di dimora per il posto occupato, oppure l'autorizzazione a cambiare posto, potranno non essere concessi. In tal caso, il lavoratore otterra' comunque l'autorizzazione ad esercitare, in qualita' di lavoratore dipendente, un'altra attivita' professionale che non sia colpita dalla disoccupazione. 3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Lavoratori stagionali 1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni consecutivi, hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un'occupazione annuale nella loro professione. 2. I mesi di lavoro che il lavoratore ha compiuto in Svizzera in qualita' di stagionale verranno detratti dai termini stabiliti per la concessione dei vantaggi previsti in materia di soggiorno. 3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Riunione della famiglia 1. Le autorita' svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli. 2. Affinche' l'autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovra' tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Controllo sanitario Il controllo sanitario all'ingresso in Svizzera, richiesto per ragioni di sanita' pubblica e nello stesso interesse dei lavoratori, sara' limitato allo stretto necessario. Detto controllo non comportera' alcuna spesa per i lavoratori.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Uguaglianza di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione 1. I lavoratori italiani saranno impiegati in Svizzera alle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione della mano d'opera nazionale, nel quadro delle disposizioni di legge, degli usi professionali e locali e, se del caso, dei contratti collettivi o dei contratti-tipo di lavoro. 2. Essi godranno degli stessi diritti e della stessa protezione dei nazionali per quanto concerne l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene, nonche' in materia di alloggi. 3. Le autorita' svizzere vigileranno affinche' queste disposizioni siano osservate e controlleranno, in particolare, se le condizioni individuali di assunzione siano ad esse conformi. 4. I lavoratori italiani potranno, alle stesse condizioni dei nazionali, adire le autorita' amministrative o giudiziarie competenti nelle vertenze in materia di lavoro. Se una vertenza in materia di lavoro non potesse essere risolta prima della partenza del lavoratore, quest'ultimo avra' la possibilita' di farsi rappresentare davanti alle autorita' giudiziarie svizzere.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Collocamento e assicurazione contro la disoccupazione 1. Il servizio pubblico svizzero del collocamento sara' aperto ai lavoratori italiani che hanno cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera. 2. Detti lavoratori potranno iscriversi alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera.
Accordo-art. 17
Articolo 17 Sicurezza sociale La sicurezza sociale dei lavoratori italiani e' regolata dalla Convenzione su tale materia, conclusa tra l'Italia e la Svizzera il 14 dicembre 1962, nonche' dagli Accordi complementari.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Adattamento alle condizioni di vita 1. Le autorita' svizzere esamineranno, di concerto con le autorita' italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficolta' pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento. 2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.
Accordo-art. 19
Articolo 19 Trasferimento dei risparmi I lavoratori italiani potranno trasferire liberamente i loro risparmi in Italia nel quadro dell'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.
Accordo-art. 20
Articolo 20 Collaborazione amministrativa 1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di concerto le modalita' particolari necessarie alla loro collaborazione per l'esecuzione del presente Accordo. 2. Esse si scambieranno regolarmente tutte le informazioni atte ad assicurare tale collaborazione.
Accordo-art. 21
Articolo 21 Reclami I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa l'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorita' svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all'occorrenza, contatto con l'Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti. Queste verranno portate a conoscenza dell'Ambasciata o del Consolato.
Accordo-art. 22
Articolo 22 Commissione mista 1. Verra' costituita una Commissione mista, composta di cinque delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potra' farsi assistere dagli esperti necessari. 2. La Commissione esaminera' e si adoperera' a risolvere le difficolta' che potessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potra' anche incaricarsi di ogni altra questione relativa all'immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa fara', se del caso, le necessario proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo. 3. La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunira' in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.
Accordo-art. 23
Articolo 23 Ratifica, entrata in vigore e validita' 1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna al piu' presto possibile. 2. L'Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sara', valido fino al 31 dicembre successivo, dopodiche' verra' prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da darsi almeno sei mesi prima della scadenza annuale. 3. Esso sara' frattanto applicato provvisoriamente a partire dal 1 novembre 1964. 4. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 22 giugno 1948 cessera' di avere effetto a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo e sara' abrogato il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo stesso. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per l'Italia: STORCHI Per la Svizzera: HOLZER
Accordo-Protocollo
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