DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 69

Type DPR
Publication 1965-01-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli oli e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto e' prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, n. 300;

Ritenuta la necessita' di stabilire i prezzi speciali di vendita del sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra, tenuto conto delle maggiori spese sostenute per la raffinazione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico

E' consentito il prelevamento presso la salina di Volterra del sale raffinato destinato alle industrie della salagione delle pelli, della raffinazione degli oli, della fabbricazione dei saponi, della pastorizia e della salagione dei pesci. I prezzi stabiliti rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono aumentati di lire 450 al quintale quando trattasi di sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra.

SARAGAT MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 32. - VILLA

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