DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 78

Type DPR
Publication 1965-01-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amminitrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 36. - VILLA

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