LEGGE 15 febbraio 1965, n. 106
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È soppresso il disposto di cui alla lettera b) dello articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1965 SARAGAT MORO - MANCINI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE
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