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LEGGE 24 febbraio 1965, n. 108

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: "Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalità stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nel casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali. Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo sino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino. L'importo dell'indennità è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia. I fondi per il pagamento delle indennità sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, che provvederà ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali. I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi".