DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 114

Type DPR
Publication 1965-01-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio; Decreta: Art 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45)). Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di societa' o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unita', le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45)).

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 6

((

1.La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze.

2.Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalita' di cui all'articolo 53 dello statuto.

3.La regione puo', con propria legge, disciplinare le modalita' per lo svolgimento della propria attivita' di collaborazione ai sensi del comma 1.

))

Art. 6-bis

((1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresi', in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 8

La legge regionale determina l'ammontare delle quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, puo' essere assegnato alle Province ed ai Comuni, ai sensi e per le finalita' previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalita' dell'assegnazione medesima.

Art. 9

Le modalita' per l'esercizio da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale di funzioni di competenza delle Amministrazioni statali centrali, previsto dall'art. 10, secondo comma dello Statuto, nonche' per il rimborso alla Regione delle spese relative, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 10, saranno stabilite con decreti dei Ministri competenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))

SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO TREMELLONI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 58. - VILLA

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