DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 115

Type DPR
Publication 1965-02-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato

alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1963 Atti del

Governo, registro n. 191, foglio n. 51. - VILLA

Regolamento-art. 1

Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista Art. 1. (( (Circoscrizioni territoriali) )) ((Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino; 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta; 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 7) Liguria; sede del consiglio: Genova; 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna; 9) Marche; sede del consiglio: Ancona; 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 13) Lazio; sede del consiglio: Roma; 14) Campania; sede del consiglio: Napoli; 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 16) Puglia; sede del consiglio: Bari; 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari; 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.))

Regolamento-art. 2

Art. 2. Modifica delle circoscrizioni territoriali Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali Interessati.

Regolamento-art. 3

Art. 3. Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali Il Ministro per la grazia e giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provveda alla nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il commissario e' scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Nelle elezioni previste dal comma, precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal commissario.

Regolamento-art. 4

Art. 4. Fusione di ordini Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti o di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, puo' essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

Regolamento-art. 5

Art. 5. Assemblea per l'elezione del Consigli regionali o interregionali - Durata ((L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti e' inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonche' del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovra' cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione)). Per coloro che non siano in regola con il pagamento del contributi previsti dagli articoli 11, lettera h) e 20, lettera f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla, eventuale seconda convocazione.

Regolamento-art. 6

Art. 6. Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede ((Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o piu' seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresi', essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, piu' sezioni. Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del consiglio interessato)).

Regolamento-art. 7

Art. 7. Elettorato passivo L'anzianita' di Iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

Regolamento-art. 8

Art. 8. Schede di votazione Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto al sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento. Le schede per le elezioni del professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, la indicazione del numero dei componenti il Collegio del revisori dei conti da eleggere.

Regolamento-art. 9

Art. 9. Seggio elettorale Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e del pubblicisti aventi diritto al voto. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'albo nonche' l'indicazione che il medesimo e' in regola col pagamento dei contributi. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere Istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali. In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale. I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

Regolamento-art. 10

Art. 10. Identificazione dell'elettore L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del saggio. Gli iscritti negli elenchi dell'albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli articoli 11, lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

Regolamento-art. 11

Art. 11. Votazione L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a cio' destinata, in modo tale da assicurare la segretezza del voto quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresi' presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali. ((Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge puo', ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione e' contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala. Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio)).

Regolamento-art. 12

Art. 12. Validita' dell'assemblea Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi. Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla meta' degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione. Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla meta' di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede. In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

Regolamento-art. 13

Art. 13. Scrutinio Accertata la validita' dell'assemblea, il presidente del seggio da' immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione. Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante. Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonche' quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Regolamento-art. 14

Art. 14. Elezione del Collegio dei revisori dei conti L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma, dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Regolamento-art. 15

Art. 15. Comunicazione dell'esito delle elezioni Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

Regolamento-art. 16

Art. 16. Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine del giornalisti Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne da' immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali. Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento. Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo alla data di invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge. Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Regolamento-art. 17

Art. 17. Reclamo contro le operazioni elettorali I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o Interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli articoli 8 e 16 della legge, sono regolati dagli articoli 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Regolamento-art. 18

Art. 18. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio del revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione. Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione e' avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso. In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, Con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, In quanto applicabili. In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

Regolamento-art. 19

Art. 19. Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresi' a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario. Il Ministro per la grazia e giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso. Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne da' immediata comunicazione al commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla legge e dal presente regolamento. Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche la elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

Regolamento-art. 20

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