LEGGE 1 marzo 1965, n. 116

Type Legge
Publication 1965-03-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, è elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.

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