LEGGE 1 marzo 1965, n. 117
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI - REALE - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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