LEGGE 1 marzo 1965, n. 119
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, istituita dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963, è assegnato un contributo da parte dello Stato di lire 9 miliardi per l'assolvimento degli scopi previsti nel provvedimento predetto.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.