LEGGE 1 marzo 1965, n. 121
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito: 1 ufficiale, maestro direttore; 1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore; 102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma. Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti. noteart;
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