LEGGE 1 marzo 1965, n. 122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le autorità civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del regolamento sul "Servizio sanitario territoriale militare" approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermità, di pubblici dipendenti.
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