LEGGE 15 febbraio 1965, n. 142
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia, e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 16 dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - TREMELLONI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo-art. I
Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei e Scambio di Note Bagdad, 31 gennaio 1963 ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ, d'ora in poi indicati come le "Parti Contraenti", Avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 (d'ora in poi indicata come la "Convenzione"). E desiderando concludere un Accordo per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo tra i loro rispettivi territori e al di la' di essiHanno conseguentemente nominato per questo fine i rappresentanti autorizzati, i quali hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1° il termine "autorita' aeronautiche" significhera' nel caso della Repubblica italiana, la Direzione generale dell'aviazione civile italiana, nel caso della Repubblica dell'Iraq, la Direzione generale dell'aviazione civile dell'Iraq, o in ambedue i casi ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate dalle suddette autorita'; 2° il termine "impresa designata" significhera' una impresa che una Parte Contraente ha designato per iscritto all'altra Parte Contraente in conformita' all'art. III del presente Accordo come impresa che operera' servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso del presente Accordo ed esercitera' i diritti stabiliti in questo Accordo e nell'Annesso relativo. 3° i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico" avranno il significato rispettivamente attribuito ad essi negli articoli 2 e 96 della Convenzione, inclusi gli emendamenti alla stessa che sono entrati in vigore per ambedue le "Parti Contraenti".
Accordo-art. II
Articolo II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente; b) di fare scalo nel territorio dell'Altra Parte Contraente per scopi non di traffico; c) di esercitare i servizi aerei internazionali specificati nell'Annesso al presente Accordo (d'ora in poi indicati come i "servizi aerei specificati") sulle rotte specificate nel detto Annesso (d'ora in poi indicate come le "rotte aeree specificate"). 2. L'Annesso a questo Accordo sara' considerato parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo si intendera' riferito anche all'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto in modo diverso.
Accordo-art. III
Articolo III 1. I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo potranno avere inizio in ogni momento, una volta che: a) la Parte Contraente, alla quale sono concessi i diritti specificati nell'Annesso al presente Accordo, abbia designato per iscritto una impresa, e. b) la Parte Contraente, che concede questi diritti, abbia autorizzato l'impresa designata ad iniziare i servizi aerei. 2. La Parte Contraente che concede questi diritti dovra', subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo, del paragrafo 1 dell'art. IV e dell'art. IX del presente Accordo, concedere senza indugio la detta autorizzazione ad operare il servizio aereo internazionale. 3. Ciascuna Parte Contraente puo' richiedere all'impresa designata dell'altra Parte Contraente di dimostrare che essa possiede i requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti della Prima Parte Contraente, per la disciplina dell'esercizio del traffico aereo internazionale.
Accordo-art. IV
Articolo IV 1. Ciascuna Parte Contraente puo' revocare l'esercizio da parte dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente dei diritti previsti nell'Annesso al presente Accordo nel caso che tale impresa non sia in grado di dimostrare, dietro richiesta, che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa stessa sono nelle mani di cittadini o enti dell'altra Parte Contraente o in quelle dello stesso Stato. 2. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione dell'impresa aerea e di sospendere o revocare ad una impresa il permesso di esercizio o di imporre nell'autorizzazione concessa quelle condizioni che sono ritenute necessarie in ogni caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di un'impresa designata sono nelle mani dell'altra Parte Contraente o in quelle di suoi cittadini o nel caso di mancata osservanza da parte di un'impresa designata delle leggi e regolamenti o comunque nel caso di mancata osservanza delle condizioni previste nel presente Accordo. Tale determinazione potra' essere adottata solo dopo consultazione tra le Parti Contraenti a meno che la sospensione immediata o l'imposizione di condizioni si rendano necessarie per prevenire ulteriori inosservanze delle leggi e regolamenti.
Accordo-art. V
Articolo V Gli oneri imposti nel territorio di ciascuna Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre facilitazioni relative ai trasporti aerei da parte di aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente non dovranno essere piu' alti di quelli pagati dagli aeromobili di una impresa aerea nazionale impiegata in servizi aerei internazionali similari.
Accordo-art. VI
Articolo VI 1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente per l'impiego, nei servizi aerei convenuti come pure i carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sui detti aeromobili saranno ammessi nel territorio: dell'altra Parte Contraente in esenzione da dazio doganale e da altri gravami similari anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati nel corso di voli al di sopra del detto territorio. Gli stessi materiali, ad eccezione dei carburanti e degli oli lubrificanti del tipo comune, possono essere sbarcati nel territorio dell'altra Parte Contraente col consenso dell'autorita' doganale e sotto l'osservanza delle formalita' doganali in vigore nel detto territorio. 2. Gli oli lubrificanti speciali, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per essere destinati all'uso esclusivo degli aeromobili che l'impresa designata dell'altra Parte Contraente impiega nei servizi convenuti, saranno esenti da dazio doganale da ogni altro gravame similare, sotto l'osservanza delle formalita' doganali in vigore nel suddetto territorio, ad eccezione dei diritti di magazzinaggio. 3. I materiali di cui alle disposizioni dei precedenti paragrafi saranno ammessi nel territorio di una Parte Contraente senz'altra condizione che quella dell'obbligo della riesportazione per il caso di cui non possano essere usati o consumati a bordo degli aeromobili. In attesa del loro uso o della riesportazione questi materiali dovranno rimanere sotto il controllo delle autorita' doganali. 4. Ai carburanti, agli oli lubrificanti, alle dotazioni normali di bordo, alle parti di ricambio ed alle provviste di bordo prese a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili stessi sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali le spese d'ispezione ed ogni altro gravame similare, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della nazione piu' favorita.
Accordo-art. VII
Articolo VII 1. Vi saranno eque e pari possibilita' per l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente di operare servizi aerei su ciascuna rotta specificata in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo. 2. Nell'esercizio di servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo, l'impresa designata di una Parte Contraente dovra' tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi aerei che quest'ultima impresa opera sulle stesse rotte o su parte di esse. 3. I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' con il paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo dovranno avere come obiettivo principale l'offerta di una capacita' adeguata alle prevedibili domande di traffico da e per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa. Il diritto di tale impresa a trasportare traffico fra punti di una rotta specificata in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo e che sono situati nel territorio dell'altra Parte Contraente e punti in paesi terzi sara' esercitato, nell'interesse di un ordinato sviluppo del trasporto aereo internazionale, in modo che tale capacita' risulti correlata a: a) alla domanda di traffico da o per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa; b) alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei tenendo in considerazione i servizi aerei locali e regionali; c) alle esigenze di un economico esercizio dei servizi a lungo percorso. 4. Prima dell'inizio dei servizi convenuti e cosi' per ogni successiva variazione di capacita', le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII 1. Le imprese aeree designate comunicheranno alle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, non piu' tardi di trenta giorni prima dell'inizio di servizi aerei sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno usati e gli orari dei voli. Cio' si applichera' ugualmente nelle successive modifiche. 2. Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su loro richiesta, i dati periodici o altre statistiche delle imprese aeree designate che possano essere ragionevolmente richiesti. 3. L'eventuale revisione della capacita' offerta dovra', in ogni caso, aver luogo secondo la procedura stabilita nel paragrafo 4 dell'art. VII.
Accordo-art. IX
Articolo IX Nel fissare le tariffe per passeggeri e merci sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo, si terranno in considerazione tutti i fattori, quali costo di esercizio, profitto ragionevole, le caratteristiche delle varie rotte, e, se ritenuto possibile, le tariffe applicate da ogni altra impresa aerea operante sulle stesse rotte o parti di esse. Nel fissare tali tariffe, dovranno essere osservate le disposizioni dei punti che seguono: 1° Le tariffe dovranno essere; se possibile, concordate per ogni rotta tra le imprese aeree designate interessate. A questo scopo le imprese designate seguiranno le decisioni applicate ai sensi delle procedure della conferenza del traffico dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA) o concorderanno tali tariffe direttamente tra di loro dopo essersi consultate, se ritenuto possibile, con le imprese di Paesi terzi che operano sulle stesse rotte o parti di esse. 2° Ogni tariffa cosi' concordata dovra' essere sottoposta per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche di entrambi le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua entrata in vigore. Questo periodo puo' essere ridotto in casi speciali se le Autorita' aeronautiche concorderanno in tale senso. 3° Se nessun accordo sara' stato raggiunto fra le imprese aeree designate in conformita' col suindicato punto 1 o se una delle Parti Contraenti non da' il proprio consenso alle tariffe sottoposte alla sua approvazione in conformita' col suindicato punto 2, le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti dovrebbero di comune accordo fissare quelle tariffe per rotte o parti di esse sulle quali vi sia disaccordo o mancanza di consenso. 4° Se l'accordo di cui al punto 3 di questo articolo non viene raggiunto tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti, si applicheranno le disposizioni dell'art. XIII del presente Accordo. Fino al momento in cui una decisione arbitrale non verra' emessa, la Parte Contraente che ha rifiutato il suo consenso a una tariffa proposta avra' il diritto di pretendere che l'altra Parte Contraente mantenga la tariffa precedentemente in vigore.
Accordo-art. X
Articolo X Nel caso di entrata in vigore per ambedue le Parti Contraenti di una convenzione generale multilaterale sui diritti di traffico per servizi aerei internazionali regolari, il presente Accordo sara' emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale convenzione.
Accordo-art. XI
Articolo XI Scambi di vedute avranno luogo quando necessario fra, le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti al fine di raggiungere una stretta cooperazione ed intesa su tutte le questioni relative alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.
Accordo-art. XII
Articolo XII 1. Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare le disposizioni del presente Accordo essa puo' richiedere, attraverso i canali diplomatici, l'apertura di negoziati in merito. Tali negoziati avranno inizio entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le modifiche concordate a seguito di tali negoziati formeranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche ed entreranno in vigore dopo che ambedue le Parti Contraenti si siano reciprocamente notificate che sono state assolte le formalita' richieste dalla Costituzione di ciascuna Parte Contraente. 2. I servizi convenuti cosi' come le altre disposizioni dell'Annesso al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti. Ogni modifica cosi' concordata entrera' in vigore il giorno convenuto dalle due Autorita' aeronautiche.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII 1. Senza pregiudizio dell'art. XIV del presente Accordo, ove una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti dovesse sorgere in ordine all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla attraverso un negoziato diretto. 2. Qualora, nel termine di novanta giorni, le Parti Contraenti non dovessero raggiungere una soluzione attraverso negoziato diretto: a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi altra persona od ente, o b) se non si accordino o, se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non riescono, entro trenta giorni, a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte Contraente puo' demandare la decisione della controversia al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. 3. Ciascuna Parte Contraente puo' chiedere a seconda del caso, al tribunale arbitrale o al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di indicare entro trenta giorni dalla richiesta le misure provvisorie che debbono essere prese per salvaguardare i rispettivi diritti delle due Parti Contraenti. 4. Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi ad ogni misura provvisoria e decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo. 5. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alle misure provvisorie o alla decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa designata, di quella Parte Contraente o all'impresa designata in difetto.
Accordo-art. XIV
Articolo XIV Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente che intende porre fine al presente Accordo. Tale comunicazione sara' contemporaneamente inviata al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Qualora detta comunicazione sia inviata, il presente Accordo avra' termine dopo 12 mesi dalla data in cui l'altra Parte Contraente avra', ricevuto tale comunicazione, a meno che la comunicazione di porre termine al presente Accordo venga consensualmente ritirata prima dello scadere del detto periodo. In mancanza di accusa di ricevuta della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Accordo-art. XV
Articolo XV Questo Accordo e tutti gli emendamenti relativi saranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.
Accordo-art. XVI
Articolo XVI Questo Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio delle Note diplomatiche attestanti che le formalita' richieste dalle leggi delle Parti Contraenti sono state espletate. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente a cio' autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo ed hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Baghdad, in duplice originale, il 31 gennaio 1963 dell'Era Cristiana, corrispondente al sesto giorno del Ramadhan dell'anno 1382 Hijriyah, nelle lingue italiana, araba, inglese, quest'ultima facente fede in caso di controversia.; Per il Governo della Repubblica italiana FELICE SANTINI Per il Governo della Repubblica dell'Iraq NASSIR AL-JANABI
Accordo-Annesso
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