LEGGE 8 marzo 1965, n. 143
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.
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