DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1965, n. 144

Type DPR
Publication 1965-03-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, contenente la delega al Governo per l'emanazione delle norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica;

Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 152, recante proroga per l'esercizio della delega concessa con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

L'art. 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private". Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private".

Art. 2

Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica (ENEL) ad esso vincolati da un rapporto contrattuale avente carattere continuativo. Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma: a) i lavoratori aventi qualifica di dirigente; b) i lavoratori ai quali l'ENEL affida incarichi che non richiedono esclusivita' e continuita' di prestazioni in favore dell'Ente stesso; c) i lavoratori espressamente assunti dall'ENEL per lavori di carattere eccezionale o transitorio; d) gli apprendisti, ai quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

L'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente "Il Fondo e' amministrato da un Comitato, del quale fanno parte: a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede; b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un funzionario del Ministero del tesoro; d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private; e) cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio. In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto>>.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))

Art. 5

I lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gia' iscritti al Fondo alla data del trasferimento, conservano l'iscrizione al Fondo stesso con la decorrenza attribuita in applicazione della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni. I lavoratori che prima del trasferimento all'ENEL erano assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per il trattamento d'invalidita', vecchiaia e superstiti in base alle norme comuni, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, su denuncia dello Ente, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6

Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL provenienti da imprese o impianti, trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gia' iscritti a forme di previdenza obbligatoria-sostitutive dell'assicurazione generale invalidita', vecchiaia e superstiti, o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione suddetta, e' data facolta' di optare per la conservazione del trattamento previdenziale in atto. I lavoratori che optino per il trattamento previdenziale in atto sono tenuti a darne comunicazione allo Ente gestore ed all'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto stesso all'ENEL, se questo e' successivo a tale data. In tal caso, l'ENEL e' obbligato a versare all'Ente gestore del trattamento previdenziale in atto, secondo le disposizioni che disciplinano il trattamento stesso, i contributi dovuti in proprio e per conto dei lavoratori dipendenti che hanno esercitato il diritto di opzione di cui trattasi, fermo restando il riparto dell'onere fra datori di lavoro e lavoratori nelle aliquote previsto dalle norme relative al trattamento prescelto. Il contributo dovuto in proprio dall'ENEL per il trattamento di pensione, ove si tratti di lavoratori provenienti dai ruoli statali, e' stabilito in misura pari al 12 per cento della retribuzione imponibile. I lavoratori che non esercitino il diritto di opzione di cui al primo comma del presente articolo sono iscritti obbligatoriamente al Fondo o all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali, ove si tratti di dirigenti, su denuncia dell'ENEL, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con le anzianita' corrispondenti ai periodi di effettivo servizio gia' riconosciuti presso la gestione previdenziale di provenienza.

Art. 7

Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gia' in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono riconosciuti, ai fini del trattamento previdenziale del Fondo di cui al precedente art. 1, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo stesso, i periodi di effettivo servizio prestato alla dipendenza delle imprese o nell'ambito degli impianti suddetti o di altre aziende elettriche in attivita' inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o in altre attivita' che abbiano carattere strumentale o complementare o sussidiario, rispetto a quelle suddette. I lavoratori che abbiano interesse al riconoscimento di periodi di effettivo servizio prestato in attivita' contemplate dal precedente comma, sono tenuti ad inoltrare istanza motivata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite l'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori dipendenti da imprese o addetti ad impianti che alla data stessa siano stati gia' trasferiti all'Ente, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di rispettiva appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per gli altri. L'ENEL, effettuati i necessari accertamenti, trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le predette istanze corredate di una dichiarazione, controfirmata per accettazione dal lavoratore interessato, attestante i periodi di effettivo servizio dei quali e' chiesto il riconoscimento. Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui al presente articolo e' concesso dal Fondo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'ENEL. Qualora il lavoratore, in servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento all'ENEL dell'impresa o dell'impianto elettrico di appartenenza, muoia successivamente a, tale data, il diritto di cui al presente articolo e' riconosciuto ai superstiti di cui all'art. 19 della legge 31 marzo 1956 n. 293, nel testo integrato con l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, con la osservanza delle modalita' previste nel comma precedente.

Art. 8

Ai lavoratori iscritti al Fondo e' riconosciuto, come periodo di contribuzione al Fondo medesimo, l'effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1 gennaio 1946; nonche' l'eventuale anzianita' risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi. Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestato alle dipendenze di aziende elettriche, non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera o degli scatti di anzianita'. Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui ai precedenti comma dovra' essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, con istanza corredata di una dichiarazione dell'azienda di attuale appartenenza. I relativi contributi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, che devono risultare versati a convalida del periodo di servizio prestato, non saranno considerati utili agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, aia saranno versati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Fondo. Qualora l'iscritto, che sia cessato dal servizio dopo il 1 gennaio 1949 ed abbia ottenuto le prestazioni previste dall'art. 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto presso una azienda elettrica entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nuovamente iscritto al Fondo e puo' chiedere che l'anzianita' contributiva precedentemente liquidata gli sia riconosciuta agli effetti delle prestazioni dovute dal Fondo stesso. L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' di cui al precedente comma deve farne domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro un anno dalla riassunzione in servizio se questa e' avvenuta in data posteriore, rimborsando al Fondo le somme a suo tempo percepite maggiorate degli interessi legali. Nei casi di cui al comma quinto e sesto del presente articolo, l'INPS restituisce al Fondo i contributi trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti per l'aggiornamento della relativa posizione assicurativa, ai sensi dell'art. 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dalla data di entrata, in vigore del presente decreto, sono abrogati l'art. 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nonche' l'art. 14 della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

Art. 9

In favore dei lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gia' iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, ovvero a forme di previdenza obbligatoria sostitutive o a trattamenti previdenziali che abbiano dato titolo alla esclusione dall'assicurazione generale suddetta e che non abbiano, in queste ultime ipotesi, esercitato il diritto di opzione di cui al precedente art. 6, la gestione assicurativa o previdenziale di provenienza e' tenuta a trasferire al Fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero, per i periodi di servizio coperti di assicurazione con qualifica di dirigente, all'istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali: a) per i lavoratori gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, l'ammontare dei contributi, base ed integrativi, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed afferenti i periodi di effettivo servizio, riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo, ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 del presente decreto; b) per i lavoratori gia' iscritti ad altri trattamenti o forme di previdenza, l'ammontare della riserva matematica relativa al trattamento che gli stessi lavoratori avrebbero virtualmente maturato per effetto dell'anzianita' di iscrizione e di contribuzione corrispondente ai periodi di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione del trattamento disciplinato dalle norme relative alla gestione di provenienza, indipendentemente dal raggiungimento di tutti gli altri requisiti all'uopo occorrenti. Con il trasferimento dei contributi indicati alla lettera a) e della riserva-matematica menzionata alla lettera b) del precedente comma, i lavoratori, in favore dei quali e' stato disposto il trasferimento stesso, perdono il diritto al corrispondente trattamento di quiescenza presso l'assicurazione generale e la gestione previdenziale di provenienza. I ratei di pensione a carico dell'assicurazione generale predetta, corrisposti agli iscritti o ai superstiti, sono recuperati ai sensi dell'art. 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, secondo le modalita' che verranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))

Art. 10

L'ammontare iniziale delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1949 e il 1 luglio 1956, e' integrato nella misura risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali: a) 62,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1949 ed il 1 ottobre 1950; b) 52 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 novembre 1950 ed il 1 gennaio 1951; c) 41 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1951 ed il 1 luglio 1951; d) 30 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 agosto 1951 ed il 1 gennaio 1953; e) 25 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1953 ed il 1 luglio 1953; f) 20 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 agosto 1953 ed il 1 ottobre 1954; g) 8,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 novembre 1954 ed il 1 gennaio 1956; h) 7 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 febbraio 1956; i) 5,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1956; l) 4 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 aprile 1956; m) 3 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 maggio 1956; n) 1,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 30 giugno 1956, nonche' per le pensioni aventi decorrenza 1 luglio 1956, relative ad iscritti cessati dal servizio nella prima quindicina del mese di giugno 1956. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le pensioni iniziali, integrate secondo le percentuali di cui al primo comma del presente articolo, sono ulteriormente rivalutate del 71 per cento per effetto dell'applicazione degli aumenti disposti con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, legge 3 febbraio 1963, n. 53, decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963 e decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964. L'ammontare delle pensioni liquidate per invalidita' o morte dipendenti da cause di servizio, risultante dalle integrazioni o valutazioni di cui sopra, non e' soggetto al limite previsto dall'art. 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))

Art. 12

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