DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1965, n. 145
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente la proroga dell'esercizio della delega al Governo contenuta nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'emanazione di norme relative all'assistenza in favore dei dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
I lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica sono obbligatoriamente iscritti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il quale si avvale, per la erogazione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori stessi, in attesa che si proceda al riordinamento dell'assistenza di malattia, della Cassa mutua costituita per i lavoratori predetti con accordo sindacale al fine di conservare agli stessi i trattamenti di maggior misura o forme di assistenza non previsti dalla assicurazione generale obbligatoria contro le malattie. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' tenuto a corrispondere al personale dipendente direttamente a proprio carico il trattamento economico di malattia nonche' quello per le lavoratrici madri in misura e limiti non inferiori a quelli previsti per le corrispondenti categorie di lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e fermi restando gli eventuali trattamenti di miglior favore.
Art. 2
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i contributi per l'assicurazione contro le malattie previsti per le corrispondenti categorie di assicurati del settore industria. Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia il relativo contributo e' ridotto dell'1,25% della retribuzione in relazione all'obbligo previsto per l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dall'art. 1, secondo comma, di corrispondere a proprio diretto carico il trattamento economico di malattia. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Commissione centrale della Cassa, mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e' determinata annualmente la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovra' versare alla Cassa mutua quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi assistenziali dalla stessa effettuati per conto dell'Istituto stesso.((1)) La somma globale di cui al precedente comma e' determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalla Cassa, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari nonche' dell'azione di prevenzione svolta dalla Cassa mutua nell'interesse degli assicurati contro le malattie. ((Con decorrenza dal 1 gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovra' corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potra' comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1 gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento)). L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, su autorizzazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, corrispondera' direttamente alla Cassa mutua anticipazioni, con conguaglio sui contributi dovuti, sino alla concorrenza della somma che, in base al decreto ministeriale predetto, risulta dovuta alla Cassa stessa.
Art. 3
I dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica che, all'atto del pensionamento, risultino assistiti con le modalita' previste dal presente decreto hanno facolta' di optare perche' la assistenza di malattia quali pensionati continui ad essere loro corrisposta tramite la Cassa mutua. L'opzione deve essere comunicata all'atto del pensionamento con lettera raccomandata alla Cassa mutua che ne da' comunicazione alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Una volta esercitata, l'opzione e' valida per l'anno solare in corso e s'intende prorogata a quello successivo qualora, entro il 30 novembre di ciascun anno, non venga da parte dell'interessato data comunicazione, con lettera raccomandata, alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Cassa mutua di voler recedere dall'opzione. La facolta' di opzione di cui al primo comma puo' essere esercitata, entro il termine perentorio del 30 novembre 1965, dai pensionati che all'atto del pensionamento esplicavano la loro attivita' alle dipendenze di imprese o impianti assorbiti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Per i pensionati che all'atto del pensionamento esplicavano la loro attivita' alle dipendenze di imprese o impianti che saranno assorbiti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto la facolta' di opzione di cui al precedente comma potra' essere esercitata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di assorbimento dell'impresa o, impianto ed avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stata esercitata l'opzione. Per i pensionati considerati dal presente articolo che saranno assistiti direttamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, questo addebitera' alla Cassa mutua i relativi costi sostenuti.
Art. 4
La Cassa mutua e' tenuta ad assicurare tutte le prestazioni in vigore presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sia per quanto concerne le forme che le misure e l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' garante della regolare gestione dei servizi della Cassa stessa. ((La cassa dovra' prevedere l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in ciascuno dei propri organi collegiali di gestione e di controllo centrali e periferici)). In caso di gravi irregolarita' o di fatti che comunque possano, pregiudicare la normale erogazione delle prestazioni, la corresponsione di queste ultime e' assunta direttamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in attesa che, sul provvedimento adottato dall'istituto si pronunci in via definitiva il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 5
I rapporti tra l'Istituto nazionale per, l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua per il personale dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, per quanto riguarda gli eventuali diversi sistemi e modalita' di erogazione delle prestazioni, le modalita' di rilevazione dei costi della Cassa mutua ai fini dell'art. 2, quarto comma, nonche' per quanto non previsto dal presente decreto, saranno regolati da apposita convenzione stipulata con la partecipazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, quale garante della Cassa mutua predetta.
SARAGAT MORO - DELLE FAVE - REALE - COLOMBO - LAMI - STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 85. - VILLA
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